Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Finanziaria, con la circolare numero 140/E del 15 Maggio 1995, dalla revoca della liquidazione consegue l’automatica ripresa della vita normale del soggetto posto in liquidazione. A maggior ragione di ciò, è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4/E del 18 Gennaio 2002, secondo la quale la revoca della liquidazione produce come conseguenza l’eliminazione ab origine di tutti gli effetti determinati dalla liquidazione stessa.
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