News Pubblicata il 04/07/2007

Rivalsa Iva davanti al giudice ordinario

Giudice ordinario e Giudice tributario



La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza 12063 del 24 maggio 2007 che le controversie tra concessionario di riscossione e consorzi di bonifica relative al rimborso dell’Iva sui compensi dell’attività di esazione dei contributi di bonifica rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Al Giudice Tributario invece spetta decidere sulle controversie da rimborsi derivanti dalla domanda di manleva nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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