Normativa Pubblicata il 01/02/2023

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Retribuzioni imponibili dipendenti 2023 ai fini contributivi

Tabelle retribuzioni minime per i contributi previdenziali 2023 dei lavoratori dipendenti- Circolare INPS 11 del 1.2.2023: regolarizzazione gennaio entro il 16 maggio



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 11 del 01/02/2023
Fonte: Inps

Con la circolare n. 11 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni  minime per il calcolo dei contributi previdenziali nel 2023 per la generalità dei lavoratori dipendenti e le istruzioni  ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio. 

L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

 Inoltre si ricorda che  il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Limiti retribuzione giornaliera  e minimali e massimali  2023

Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%la circolare fornisce  nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023. Tali limiti, secondo quanto precisato sopra , devono essere ragguagliati a:

In sintesi i principali valori indicati dall'INPS sono i seguenti

Anno 2023

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

567,94

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

53,95

retribuzioni convenzionali in genere: retribuzione giornaliera minima

29,98

soci delle cooperative della piccola pesca

Retribuzione convenzionale mensile

750,00

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

Importo mensilizzato

Euro 52.190,00

Euro 4.349,00

Massimale annuo della base contributiva

113.520,00

 Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2023

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo  senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.

La scadenza è quindi fissata al 16 maggio 2023

Per la regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Fonte: Inps


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