Normativa Pubblicata il 19/09/2022

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Indennizzi INAIL danno biologico 2022

Decreto e circolare INAIL sulla rivalutazione 2022 delle prestazioni economiche INAIL per l'indennizzo del danno biologico: +1,9% Le principali caratteristiche della prestazione



Forma Giuridica: Decreto Ministeriale
Numero 143 del 23/08/2022
Fonte: Inail

Il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022 che fissa la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico riconosciute dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1 luglio 2022 e stato pubblicato ad agosto 2022.

Il 16 settembre INAIL ha pubblicato la propria circolare di istruzioni, n. 35-2022. QUI IL TESTO

 A seguito delle rilevazioni ISTAT e delle valutazioni della deliberazione  del consiglio di amministrazione INAIL  la rivalutazione  delle prestazioni economiche è fissata al 1,9% .

Indennizzo danno biologico cos'è

l'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.

Si ricorda che la  rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

e puo comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

Solo per i lavoratori agricoli è  prevista la possibilità di  riscatto in misura totale o parziale:

  1. per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
  2. in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.

Fonte: Inail


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