Normativa Pubblicata il 05/02/2021

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IRAP 2021: pubblicato il modello con le relative istruzioni

Pubblicata la versione definitiva del Modello di Dichiarazione Irap 2021 con le relative istruzioni e alcune novità in merito ai versamenti sospesi per Covid-19



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 28883 del 29/01/2021
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del 29.01.2021 n. 28883, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione "Irap 2021" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2020.

Scarica il Modello Irap 2021 con relative istruzioni 

Il modello Irap 2021 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ, IP, IC, IE,IK, IR e IS.

Tra le novità segnaliamo l'inserimento della Sezione XXI - Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, riservata ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti Irap avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

In particolare, nel rigo IS230 va indicato:

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righiper indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19
2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020
Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

10 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto dell'IRAP (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020)
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

11 - Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP
Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per:
  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);
  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).

Il rigo IS231 deve essere compilato nell’ipotesi in cui la disposizione che prevede la sospensione del versamento dell’Irap sia contenuta in una legge regionale.
In particolare, va indicato:

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a disposizioni emanate da diverse regioni devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29.01.2021 n. 28883 - IRAP
TAG: Provvedimenti Dichiarazione Irap 2024