Normativa Pubblicata il 27/07/2020

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Arriva la circolare dell'Agenzia delle Entrate per il Contributo a Fondo perduto

L'Agenzia scioglie gli ultimi dubbi sul Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19; Circolare del 21.07.2020 n. 22



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero del 21/07/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate

Visto l'avvicinarsi del termine ultimo per poter effettuare l'invio della domanda per la richiesta di Contributo a fondo perduto, si ricorda infatti, che i contribuenti in possesso dei requisiti hanno tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto), l'Agenzia pubblica la Circolare del 21 luglio 2020 n. 22, che qui alleghiamo, per sciogliere gli ultimi dubbi ai fini della sua fruizione.

In merito l’Agenzia aveva già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.

Tra i dubbi risolti, in merito alle società in liquidazione volontaria, è stato chiesto:

Possono fruire del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio le società in liquidazione (in presenza dei requisiti previsti dalla norma)?

Risposta

L’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci. 

In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020

Con riguardo all’ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio2019-31dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020.

Resta in ogni caso fermo che, secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea - con cui sono state oggetto di modifica alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato ritenute dalla Commissione stessa compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19 - che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). 

Indice dei quesiti della Circolare:

Per i dettagli su come fare per richiedere il contributo nell'articolo Contributo a fondo perduto: pronto il modello e dal 15 giugno al via le domande.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 21.07.2020 n. 22
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Agevolazioni Covid-19 Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese