Normativa Pubblicata il 21/05/2019

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Scambio automatico informazioni conti finanziari: aggiornato l'elenco dei paesi

Panama, Barbados e Isole Cook nell’elenco delle giurisdizioni con le quali è in vigore lo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari; Decreto del 09.05.2019



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 18/05/2019
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Con il Decreto del 9 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2018), che qui alleghiamo, è stato aggiornato l’elenco delle giurisdizioni alle quali l’Italia trasmette i dati CRS/DAC2, modificando così l’allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

Le nuove giurisdizioni inserite sono:

Attenzione: la scadenza per l’invio delle comunicazioni relative al 2018 è fissata al 20 giugno 2019 (provvedimento del 26 marzo 2019)

Ecco l'Elenco aggiornato delle giurisdizioni (allegato C decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28.12.2015)
comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

N.
Giurisdizioni
Anno del primo scambio di informazioni
Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1 Andorra
2018
2017
2 Arabia Saudita
2018
2017
3 Argentina
2017
2016
4 Australia
2018
2017
5 Austria
2017
2016
6 Azerbaijan
2018
2017
7 Barbados
2019
2018
8 Belgio
2017
2016
9 Bonaire
2017
2016
10 Brasile
2018
2017
11 Bulgaria
2017
2016
12 Canada
2018
2017
13 Cile
2018
2017
14 Cipro
2017
2016
15 Colombia
2017
2016
16 Corea
2017
2016
17 Croazia
2017
2016
18 Danimarca
2017
2016
19 Estonia
2017
2016
20 Federazione Russa
2018
2017
21 Finlandia*
2017
2016
22 Francia**
2017
2016
23 Germania
2017
2016
24 Giappone
2018
2017
25 Gibilterra
2017
2016
26 Grecia
2017
2016
27 Groenlandia
2018
2017
28 Guernsey
2017
2016
29 Hong Kong
2018
2017
30 India
2017
2016
31 Indonesia
2018
2017
32 Irlanda
2017
2016
33 Islanda
2017
2016
34 Isola di Man
2017
2016
35 Isole Cook
2019
2018
36 Isole Faroe
2017
2016
37 Israele
2018
2017
38 Jersey
2017
2016
39 Lettonia
2017
2016
40 Liechtenstein
2017
2016
41 Lituania
2017
2016
42 Lussemburgo
2017
2016
43 Malesia
2018
2017
44 Malta
2017
2016
45 Mauritius
2018
2017
46 Messico
2017
2016
47 Monaco
2018
2017
48 Norvegia
2017
2016
49 Nuova Zelanda
2018
2017
50 Paesi Bassi
2017
2016
51 Pakistan
2018
2017
52 Panama
2019
2018
53 Polonia
2017
2016
54 Portogallo***
2017
2016
55 Regno Unito
2017
2016
56 Repubblica Ceca
2017
2016
57 Repubblica Popolare Cinese
2018
2017
58 Repubblica Slovacca
2017
2016
59 Romania
2017
2016
60 Saba
2017
2016
61 San Marino
2017
2016
62 Seychelles
2017
2016
63 Singapore
2018
2017
64 Sint Eustatius
2017
2016
65 Slovenia
2017
2016
66 Spagna****
2017
2016
67 Sudafrica
2017
2016
68 Svezia
2017
2016
69 Svizzera
2018
2017
70 Ungheria
2017
2016
71 Uruguay
2018
2017

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.

Gli obblighi di Comunicazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto del MEF del 28.12.2015, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

  1. in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:
    1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche', nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e' titolare di conto e, nel caso di un'entita' non finanziaria passiva che e' titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A», e' identificata come avente una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entita' e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di comunicazione;
    2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
    3) la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
    4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e' stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
     
  2. nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):
    1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonche' l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita' detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
    2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita' finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita' di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
     
  3. nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
     
  4. nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita' di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Decreto del 09.05.2019 - aggiornato l'elenco delle giurisdizioni
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