Normativa Pubblicata il 14/06/2016

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Incentivi all’assunzione di lavoratori disabili: le istruzioni dell’Inps

Istruzioni dell’Inps su come richiedere l’incentivo per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016; Circolare Inps del 13.06.2016 n. 99



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 99 del 13/06/2016
Fonte: Inps

A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS.

Con Circolare del 13 giugno 2016 n. 99 l’Inps fornisce le istruzioni e tutte le indicazioni utili per poter beneficiare dell’incentivo economico.

Misura e durata dell’incentivo

La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

  1. per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; l’incentivo spetta per 36 mesi.
     
  2. per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; l’incentivo spetta per 36 mesi.
     
  3. per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’incentivo spetta per 60 mesi o per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato.

Fonte: Inps


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Circolare Inps del 13/06/2016 n. 99
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Lavoro Dipendente