Normativa Pubblicata il 29/04/2015

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Pagamento imposta di bollo su documenti informatici: chiarimenti

L’acconto sull’imposta di bollo dei documenti informatici dovuta per il 2014, versato con il modello F23 cartaceo, può essere scomputato dall'importo da versare entro il 30.04.2015; questo quanto chiarito dalla Risoluzione del 28.04.2015 n. 43



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 43 del 28/04/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate

Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, con Risoluzione del 28 aprile 2015 n. 43/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i versamenti effettuati in acconto con il Mod. F23 cartaceo nel mese di gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno in applicazione delle previsioni contenute nel previgente DM 23 gennaio 2004, possono essere scomputati dall’imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015.
Pertanto, dall’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici formati nell’anno 2014, da versare entro il 30 aprile 2015 con Mod. F24, i contribuenti potranno scomputare l’importo versato a titolo di acconto nel mese di gennaio 2014 con il Mod. F23.
Tale interpretazione appare coerente con il principio già affermato da questa amministrazione, con la recente circolare n. 16 del 14 aprile 2015, con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, secondo il quale “il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24”.
Si ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, ha introdotto all’art. 6 nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare viene previsto che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
Per quanto riguarda i termini di versamento il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 28/05/2015 n. 43/E
TAG: Bollo e concessioni governative Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze