Normativa Pubblicata il 14/02/2012

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Imposta di bollo speciale annuale sulle attività scudate: il Provvedimento dell'Agenzia

Con Provvedimento del 14 febbraio 2012 l'Agenzia ha pubblicato le modalità di attuazione dell'Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione, introdotta dalla Manovra Salva-Italia. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16.02.2012



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 14/02/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Il Provvedimento del 14 febbraio 2012 definisce le modalità attuative dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione, introdotta dal Decreto Monti.

L’imposta è dovuta nella misura del:

L’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d’imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

L’imposta riguarda le sole attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi.

L’imposta è calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività.
L’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille.


Gli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 350 del 2001 provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Sono comprese a questi fini le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.

Gli intermediari provvedono ad effettuare, con riferimento al periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta di bollo annuale entro il 16 febbraio 2012 e l’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012, entro la medesima data.


Fonte: Agenzia delle Entrate


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Provvedimento del 14/02/2012
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