Normativa Pubblicata il 16/11/2011

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Beni d’impresa concessi a soci o familiari: Comunicazione all’Agenzia entro il 31 marzo 2012

Definite, con Provvedimento del 16/11/2011, le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 16/11/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16 novembre 2011 da attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 36 sexiesdecies del DL 138/2011, che stabilisce l’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente, o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

La comunicazione è diretta ad individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.

I soggetti obbligati alla trasmissione
L’invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell’impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. Inoltre, come indica il Provvedimento, l’obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.

La lista dei dati
Naturalmente, con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i riferimenti relativi ai beni, tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovetture, o
altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed “altro” (i beni che rientrano in quest’ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a tremila euro al netto dell’Iva).

In particolare queste sono le voci che compongono l’elenco dettagliato dei dati da inviare:

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni, attraverso il canale telematico Entratel o Fisconline, è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento .

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Provvedimento del 16/11/2011
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