Normativa Pubblicata il 10/02/2011

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Contributi Inps artigiani e commercianti 2011

Pubblicate le aliquote contributive inps (IVS) per l'anno 2011 per gli artigiani e commercianti, con Circolare Inps del 10/02/2011 n. 34



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 34 del 10/02/2011
Fonte: Inps

L'Inps con Circolare del 10 febbraio 2011 n. 34, ha reso note le aliquote contributive per l'anno 2011 di artigiani ed esercenti attività commerciali.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Indice della Circolare:

1. Premessa
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
4. Massimale imponibile di reddito annuo
5 Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
8. Termini e modalità di versamento

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Inps del 10/02/2011 n. 34
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