Normativa Pubblicata il 02/10/2009

Cessione dello sfruttamento di immagine con costituzione di rendita vitalizia

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 2 Ottobre 2009 n. 255



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 255 del 02/10/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine con costituzione di una rendita vitalizia, stabilendo che l'operazione è imponibile ai fini Iva.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il premio assicurativo versato dall'acquirente è tassabile come reddito da lavoro autonomo, e la rendita vitalizia, infine, avendo funzione previdenziale, rappresenta, ai fini fiscali, reddito di capitale ed è sottoposta a imposta sostitutiva.
L’imposizione della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine, prima, e della rendita vitalizia poi, non configura un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione del 2/10/2009 n. 255
TAG: Lavoro Autonomo Adempimenti Iva 2022