Domanda e Risposta Pubblicata il 26/06/2015

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E' possibile la ricongiunzione dei contributi Enasarco presso l'Inps?



I contributi versati all'ENASARCO da parte di agenti e rappresentanti di commercio non possono formare oggetto di ricongiunzione presso l’INPS, in base a quanto previsto dalla Legge n. 29 del 7 febbraio 1979 (che regola il trasferimento di contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria) e dalla Legge n. 45 del 5 marzo 1990 (che, invece, disciplina il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie), che regolano la disciplina della ricongiunzione e che qui alleghiamo per maggiore informativa.
Di conseguenza non è possibile ricongiungere presso l’INPS i contributi versati all’ENASARCO in quanto da un lato gli agenti e rappresentanti di commercio non rientrano nella categoria dei liberi professionisti (art. 1 comma 1 legge 45/1990) e dall’altro il trattamento previdenziale ENASARCO ha natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1 comma 1 Legge 29/1979).
Ad oggi, un agente di commercio che cessa la sua attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'Enasarco, per non perdere i contributi versati obbligatoriamente, non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (il Regolamento Enasarco 2012 conferma la contribuzione volontaria che può essere versata da chi ha già cessato l'attività di agenzia ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione, i requisiti per accedervi sono stati modificati in senso più favorevole all'iscritto, dal 2012 occorreranno infatti 5 anni e non più 7 di anzianità contributiva, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività lavorativa), o non ha la convenienza perché in età avanzata, perderà tutte le somme versate all’Enasarco.

2 FILE ALLEGATI:
Legge del 5 marzo 1990 n. 45 Legge del 7 febbraio 1979 n. 29

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