Competente per dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 9, 1.c). Nell'ipotesi in cui l'imprenditore trasferisca la sede dell'impresa la competenza per la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo al tribunale della sede di provenienza, allorquando il trasferimento della sede sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.