Domanda e Risposta Pubblicata il 12/04/2021

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Che cosa è il Regime opzionale OSS e chi può accedere?

Il regime opzionale IVA OSS (One Stop Shop) entrerà in vigore il 1° luglio 2021



Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 alla direttiva 2006/112/CE, il regime speciale per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodìffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne dì beni facilitate da piattaforme elettroniche, denominato regime OSS (Cne Stop Shop)

In particolare, possono ora accedere all'OSS non-Union scheme tutti i soggetti passivi non stabiliti nella UE che prestano servizi B2C, mentre possono optare per l'OSS Union scheme i soggetti passivi stabiliti nell'UE che prestano servizi B2C in un altro Stato membro nonché i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell'UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell'UE che effettuano vendite interne facilitate tramite piattaforma elettronica verso non soggetti passivi.

Il regime opzionale IVA OSS (One Stop Shop) entrerà il 1° luglio 2021 ma a partire del 1° aprile i soggetti interessati potranno registrarsi in Italia, per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo.

Chi può accedere al regime OSS non UE

Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

Chi può accedere al regime OSS UE

Possono accedere al regime UE

Il regime include:

Fonte: Agenzia delle Entrate


TAG: Gli aspetti fiscali del commercio elettronico 2022