Domanda e Risposta Pubblicata il 18/08/2021

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Dichiarazioni 2021:utili e proventi equiparati prodotti all'estero

di Redazione Fisco e Tasse

Come sono tassati gli utili e proventi equiparati prodotti all’estero?Le indicazioni nel 730/2021 e nel modello RedditiPF2021



Nei modelli dichiarativi 2021 (anno di imposta 2020) per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero.

Tassazione utili prodotti all'estero

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il 31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:

L’importo da inserire nei modelli dichiarativi è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2020.

Credito imposta pagate all'estero

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, che devono essere indicate nel Rigo G4 del modello 730, è utile precisare che:

Attenzione va prestata  al fatto che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9 delle istruzioni della dichiarazione. Il calcolo del credito d’imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Utili prodotti all'estero: documentazione da conservare

Attenzione anche al fatto che nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Per comodità dell'utente si segnala che nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, all'intero della sezione "appendice" è presente la "tabella 10 - Elenco dei Paesi e dei Territori esteri" con l'indicazione dei codici Paesi necessari per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Fonte: Fisco e Tasse


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