Domanda e Risposta Pubblicata il 22/02/2012

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Come si modifica il Mod. 730 se ci si accorge di aver commesso errori nella compilazione?



Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione a lui più favorevole.

Nel caso in cui l'integrazione comporti una dichiarazione favorevole al contribuente - maggiore credito o un minor debito - il contribuente a sua scelta può:

Nel caso in cui l'integrazione della dichiarazione comporti un minor credito o un maggior debito occorre presentare il Modello UNICO 2012 Persone fisiche:

Nell'ipotesi di integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Nell'ipotesi di integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata
Il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.


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