Domanda e Risposta Pubblicata il 09/11/2010

I contributi previdenziali sono deducibili nel Regime delle nuove attività?

I soggetti che hanno optato per il regime delle nuove attività produttive possono dedurre i contributi previdenziali pagati all’inps o alla cassa di previdenza professionale di appartenenza



L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 ha chiarito che l’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo che costituisce la base imponibile dell’imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Ciò comporta che le detrazioni d’imposta di tipo soggettivo di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, nonché gli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR risultano indetraibili dall’imposta sostitutiva ed indeducibili dal reddito.
Ne deriva che, in assenza di redditi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sottoposti al regime agevolato, il professionista o l’imprenditore perde di fatto la possibilità di utilizzare tali deduzioni e detrazioni, per abbassare la propria imposta complessiva.


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