Domanda e Risposta Pubblicata il 18/05/2009

Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri



Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, comma 227, ha previsto la concessione di un contributo di euro 2.000 per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5».

L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.

Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6796”.


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