Domanda e Risposta Pubblicata il 06/10/2019

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Come fare l'accettazione col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario deve essere fatta davanti al cancelliere del Tribunale o di un notaio ed è obbligatoria se ci sono minorenni



L'accettazione con beneficio d'inventario consente agli eredi di evitare di farsi carico con i propri beni dei debiti del defunto, debiti che dovranno essere saldati solo con i beni ereditati.

L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria in tutti i casi in cui sono presenti degli eredi minorenni,  interdetti,  inabilitati o anche persone giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti non riconosciuti.

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione , e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

I termini per la redazione dell’inventario sono diversi in dipendenza del fatto che il chiamato all’eredità si trovi o meno nel possesso dei beni ereditati.

Se il chiamato è in possesso dei beni il termine è di tre mesi dall’apertura della successione, se non è in possesso dei beni entro tre mesi dall’accettazione con beneficio che puo' avvenire nel termine di dieci anni.

Ultimato l’inventario se ancora non si è proceduto ad accettare l’eredità il termine è di quaranta giorni, con la sanzione che in mancanza si diventa eredi puri e semplici.


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