Domanda e Risposta Pubblicata il 23/03/2010

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Numerazione unitaria da parte dei professionisti o soggetti abilitati: quali modalita’?



I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti, devono, preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito, la quale potrà risultare anche dalla lettera di incarico o da altro documento similare. Contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione i medesimi soggetti dovranno inviare all'INAIL, in via telematica, un elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale. Gli stessi, inoltre, dovranno provvedere a comunicare all'Istituto, sempre in via telematica, la formalizzazione dell'incarico da parte di un nuovo datore di lavoro ovvero la cessazione dell'incarico nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati, entro 30 giorni dall'evento.

I soggetti già abilitati alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio, a presentare un elenco dei soggetti assistiti all'INAIL. L'Istituto provvederà a una verifica formale delle condizioni di autorizzazione, soprattutto, per quanto attiene alla repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Appare opportuno precisare che la numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalità di realizzazione del libro unico, dovrà essere unica per ciascun autorizzazione.


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