Speciale Pubblicato il 06/07/2006

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Incentivi fiscali: trasmissione dell'attestazione entro l' 11 luglio 2006

di Studio dr. Ernesto Zamberlan



La legge 25 gennaio 2006 n. 29 (Legge Comunitaria 2005) ha dato attuazione ad alcune decisioni dell'Unione Europea che hanno configurato come "Aiuti di Stato", disponendone il recupero, gli incentivi fiscali introdotti dall'art. 1, c. 1, lett. b) del decreto legge n. 269 del 2003 e dall'art. 5-sexies del decreto legge n. 282 del 2002.

Si tratta, più precisamente, delle seguenti agevolazioni:

Il primo dei due bonus consentiva la deduzione delle spese sostenute per la partecipazione a fiere all'estero direttamente all'interno di Unico 2004 o 2005 (per le Società al rigo RJ15).

Il secondo rappresentava una proroga della Tremonti bis con indicazione nel rigo RJ07 di Unico SC.

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La restituzione delle somme

Le imprese che hanno beneficiato di queste agevolazioni devono dunque procedere alla restituzione delle somme secondo la seguente tempistica: entro il prossimo 11 Luglio dovranno presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, l'attestazione comprovante l'agevolazione utilizzata, mentre entro l'11 Settembre 2006 dovranno effettuare il versamento degli importi dovuti e dei relativi interessi, calcolati tramite autoliquidazione.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i modelli, le istruzioni ed il software applicativo da utilizzare per la restituzione all'Erario di questi incentivi fiscali.

Con il modello di attestazione il contribuente interessato ridetermina il reddito dei periodi d'imposta nei quali ha usufruito del beneficio fiscale e, conseguentemente versa gli importi per le imposte non corrisposte e i relativi interessi.

I codici tributo F24 (Sezione Erario) da utilizzare per i pagamenti sono stati istituiti con Risoluzione n. 43 del 28 Marzo 2006:

Il modello di attestazione si presenta esclusivamente in via telematica . Di conseguenza dovranno essere nuovamente predisposte le dichiarazioni dei redditi per i periodi interessati da queste variazioni in diminuzione.

Non è però previsto (salvo successivi chiarimenti ufficiali) che le dichiarazioni "revisionate" debbano essere ripresentate.



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