Speciale Pubblicato il 06/07/2006

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Le principali novità fiscali della manovra bis

di Rag. Lumia Luigia



La manovra approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 30 Giugno scorso contiene una serie di misure di diretto impatto fiscale. Ecco le principali novità. Il decreto legge è entrato in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 Luglio; tuttavia per alcune misure contenute nello stesso viene fissata una specifica e distinta decorrenza.

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Accertamento : Comunicazione da parte di Banche e Poste all'Anagrafe Tributaria; Elenco Clienti e Fornitori

Raccolta di informazioni

Banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario dovranno comunicare all'Anagrafe Tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, indicandone i dati anagrafici, compreso il codice fiscale. Saranno escluse soltanto le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 Euro.
L'Anagrafe Tributaria potrà acquisire informazioni non altrimenti reperibili (ad. es. nelle dichiarazioni annuali) mediante trasmissione di questionari con procedure automatizzate.

Reintroduzione dell'obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori

Viene introdotto l'obbligo di trasferire in via telematica l'elenco dei clienti e dei fornitori. Sarà un successivo provvedimento del Direttore delle Entrate a disciplinare le modalità tecniche per questo adempimento.
Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati ad inserire nell'elenco clienti i soli titolari di partita IVA.
A decorrere dall'anno d'imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita IVA che dei consumatori finali; ad esclusione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.

Compravendite e Locazioni immobili


Viene rivisto il regime fiscale previsto per la cessione di fabbricati. I trasferimenti di fabbricati verranno sottoposti ad imposta di registro e diventano esenti da IVA ad eccezione:

Sulla base del nuovo regime di cui sopra il trasferimento esente comporterà l'indetraibilità dell'IVA:

Una norma transitoria prevede che, in relazione al mutato regime fiscale, l'imposta derivante dalla rettifica di cui all'art. 19 bis 2 del decreto IVA sia versata in tre rate annuali entro il termine previsto per il versamento dell'acconto.

Obbligo di dichiarare negli atti il valore reale della transazione

Viene introdotto l'obbligo di dichiarare negli atti il valore reale della transazione e di indicare le modalità di pagamento. Negli atti notarili dovrà essere indicato se vi è stato un corrispettivo per l'intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e fiscali degli intermediari immobiliari.

Esenti le locazioni immobiliari

Diventano inoltre esenti le locazioni immobiliari (anche leasing): il decreto legge modifica infatti l'art. 10 n. 8 del decreto IVA senza conservare la precedente distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali per destinazione.
La locazione di immobili strumentali per natura e delle abitazioni costruite per la rivendita saranno conseguentemente assoggettate ad imposta di registro proporzionale (2% del canone) con obbligo di registrare il contratto entro 30 giorni.

Professionisti - obbligo del conto corrente dedicato

I professionisti saranno obbligati a tenere uno o più conti correnti (bancari o postali) ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante:

Salvo per importi unitari inferiori a 100 Euro.

Detrazione IRPEF 41% per le ristrutturazioni edilizie

L'agevolazione sarà possibile soltanto a condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dall'impresa incaricata dei lavori sia separatamente esposto il costo della manodopera.

Autovetture e Autocarri

Reddito di impresa
Divieto di Ammortamento anticipato per le automobili.
Per i beni indicati all'art. 164 comma 1 lettera b) quindi autovetture aziendali ed autocaravan, ciclomotori e motocicli beni ad utilizzo non esclusivamente strumentale nell'attività propria viene esclusa la possibilità di applicare l'ammortamento anticipato.


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