Speciale Pubblicato il 09/06/2006

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Sicurezza sul lavoro

di Dott.ssa Rigato Cristina



Il D.Lgs 626/94 da attuazione alla direttiva 391 del 1989 e numerose altre in tema di sicurezza. Lo stesso è stato modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 e dal D.lgs 66/00. Il decreto riguarda sia i settori di attività privati che pubblici.

Si rimanda alla Guida 626 in vendita Sul Business Center per un approfondimento della materia attraverso schede di facile consultazione alla quale troverete allegati i seguenti FORMULARI:

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Principale Normativa e Soggetti protetti

Principale Normativa

Soggetti protetti

Il Decreto 626 individua il lavatore (soggetto protetto) in modo circostanziale limitando l'applicazione della norma nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei portieri.
Sono da intendersi soggetti assimilati ai lavoratori subordinati (e quindi soggetti a tutela secondo quanto previsto dal decreto):

Sono da escludere dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria:

Documento valutazione dei rischi

Documento valutazione dei rischi

Premesso che la conoscenza dell'esistenza di un pericolo è il primo modo di neutralizzare il pericolo stesso, su questa base la normativa richiede al datore di lavoro di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza. Questa valutazione si deve concretizzare in un documento che contenga la valutazione dei rischi , l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma di aggiornamento delle misure di protezione. Sempre sulla base del fattore di conoscenza è previsto che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati, formati, consultanti e coinvolti ed è previsto che siano fornite ai lavoratori "istruzioni adeguate".

Le aziende che occupino fino a 10 dipendenti sono esentate dall\'elaborazione del documento alla valutazione dei rischi e alla conservazione dello stesso presso l\'unità produttiva. In luogo del suddetto documento il datore di lavoro deve autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto a tutti gli obblighi ad essa collegati.

La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati ad una qualsiasi attività lavorativa. La valutazione dei rischi deve essere seguita dalla riduzione dei rischi. La valutazione dei rischi si basa su decisioni valutative che devono appoggiarsi su metodi qualitativi integrati con metodi quantitativi. La valutazione dei rischi deve essere effettuata in modo che sia possibile documentare la procedura seguita ed i risultati ottenuti.

La valutazione dei rischi comprende l\'analisi dei rischi che a sua volta deve considerare:

Quindi tutti i pericoli, le situazioni e gli eventi pericolosi associati al processo devono essere identificati.
La valutazione dei rischi deve essere strutturata ed attuata in modo da aiutare i datori di lavoro e le persone che controllano l'attività produttiva a:

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve elaborare un documento scritto sulla valutazione stessa, all'interno del quale devono essere riportati oltre ai risultati della valutazione anche:

Questo documento deve essere conservato presso l\'azienda o presso l\'unità produttiva a cui si riferisce.
Durante l\'elaborazione di questo documento sarà utile consultare la Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95 del Ministero del Lavoro, la circolare 29 agosto 1995, n. P1564/4146 del Ministero dell\'Interno, il D.Lgs 25 novembre 1996, n.645, il D.lgs 624/1996, il decreto del Ministero dell\'Interno 10 marzo 1998.

Le piccole e medie imprese di cui all'allegato I del D.lGs 626/94:

possono utilizzare per la redazione del documento in oggetto il modello contenuto nel Decreto 5 dicembre 1996.
Se all\'interno dell'attività esistono agenti cancerogeni o biologici la valutazione dei rischi ed il relativo documento devono ottemperare anche a quanto previsto agli artt. 63 e 78 del D.Lgs 626/94.
Le aziende familiari o che occupano fino a 10 dipendenti sono esentate dall\'elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi e dalla conservazione dello stesso nell\'unità produttiva.

In luogo del suddetto documento il datore di lavoro deve autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto a tutti gli obblighi ad essa collegati. Per poter effettivamente dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi si ritiene sia indispensabile conservare la documentazione servita per fare la valutazione dei rischi.

Non possono comunque seguire questa prassi semplificata i datori di lavoro delle attività sottoelencate:

La cassetta e il pacchetto di pronto soccorso

Le aziende A (attività industriali sottoposte all'obbligo di dichiarazione o notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive e del settore minerario in genere, quelle di fabbricazione di esplosivi e di lavori sotterranei) e le aziende B (aziende con tre o più lavoratori) devono avere una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro. Le aziende con meno di 3 dipendenti (gruppo C) devono disporre di un "pacchetto di medicazione".

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

D.Lgs 235/2003 in vigore dal 19.07.05

Dal 19 luglio 2005 è entrato in vigore il D.Lgs 235/2003 attuativo della direttiva europea 2001/45/Ce relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Il provvedimento, che integra le disposizioni del D.Lgs 626/94 va a disciplinare i lavori in quota, cioè tutte quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile. Il provvedimento si pone l'obiettivo di raggiungere un livello di sicurezza soddisfacente prescrivendo vari obblighi a carico del datore di lavoro, quali: disposizioni specifiche relative all'impiego di attrezzature "pericolose", impiego di particolari misure di sicurezza, formazione del personale che viene impiegato per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Due sono i principi cardine per garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in quota, attorno a cui ruotano le disposizioni del provvedimento:

Decreto interministeriale n. 388 del 15/07/03 entrato in vigore il 03.02.05

Il provvedimento fissa i criteri di classificazione delle aziende ai fini dei presidi, l'organizzazione della squadra di pronto soccorso, i requisiti e la formazione degli addetti, le attrezzature minime per gli interventi e le prime cure ai lavoratori infortunati o colti da malore improvviso.

Per stabilire l'organizzazione e i presidi di primo soccorso, il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, e il responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, deve identificare e classificare l'azienda, o l'unità produttiva, nel gruppo A, B o C, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio derivanti dalle attività lavorative che vengono svolte.

Nel gruppo A rientrano: le aziende che operano in settori industriali considerati a maggior rischio (attività estrattive, di trivellazione, fabbriche di esplosivi e munizioni, lavori in sotterraneo, centrali termoelettriche e aziende soggette al rischio di incidente rilevate); le aziende aventi nel tariffario Inail un indice di inabilità permanente superiore a 4 per ogni mille addetti (come facchinaggio, lavorazioni meccanico-agricole, mattazione e macellazione, pesca); tutte le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori occupati a tempo indeterminato,

Sono classificate nel gruppo B le aziende, o unità produttive, con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

mentre il gruppo C raccoglie le piccolissime aziende con meno di 3 lavoratori non rientranti nel gruppo A (come i piccoli esercizi commerciali, aziende artigiane a basso rischio).

Nelle aziende dei gruppo A e B il datore di lavoro deve conservare sul luogo di lavoro la cassetta di pronto soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile, contrassegnato da segnaletica di sicurezza, con la dotazione minima riportata nell'allegato 1 del decreto. Nelle aziende del gruppo C il datore di lavoro deve garantire la presenza del pacchetto di medicazione avente i presidi sanitari e farmaceutici (allegato 2 del decreto) necessari a prestare le prime cure alle persone infortunate o colte da malore.



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