Speciale Pubblicato il 21/12/2005

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Il bilancio al 31/12/2005 delle cooperative e i requisiti per la mutualità

di Dott.ssa Rigato Cristina



La riforma del diritto societario ha introdotto molti elementi di novità nella disciplina delle società cooperative.

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Elementi di novità

La riforma del diritto societario ha introdotto molti elementi di novità nella disciplina delle società cooperative. Tra questi, pare senz'altro opportuno sottolineare innanzi tutto:

Cooperative a mutualità prevalente e non

Posto che le cooperative sono società con scopo mutualistico, esse si distinguono tra:

La distinzione è di assoluta rilevanza perché solo alle cooperative a mutualità prevalente (purchè iscritte nell\' apposito Albo) si applicano le disposizioni fiscali di carattere agevolativo, mentre le altre sono soggette alla normativa tributaria secondo le normali modalità previste per le società di capitali con scopo di lucro.
Il nuovo art. 2512 individua i casi in cui è possibile parlare di “mutualità prevalente”.
Il nuovo art. 2513 stabilisce i parametri quantitativi con riferimento ai quali è possibile verificare la sussistenza o meno della “mutualità prevalente” in capo alla cooperativa.
Il nuovo art. 2514 elenca una serie di previsioni statutarie che devono necessariamente essere inserite nello statuto delle cooperative a mutualità prevalente (tale obbligo attiene alla possibilità di ottenere l\'iscrizione nell\'Albo delle cooperative a mutualità prevalente e, conseguentemente, fruire delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente, piuttosto che attenere alla validità dello statuto medesimo).

Per godere dei benefici strettamente connessi alle agevolazioni tributarie devono essere presenti le condizioni contenute nell\'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 che si intitola “I requisiti delle cooperative a mutualità prevalente”.

In aggiunta a quanto sopra esposto emerge la necessità che vi sia inoltre la prevalenza dei rapporti in favore dei soci o la prevalenza delle prestazioni lavorative dei soci. Le cooperative sociali in ogni caso, purché rispettose della loro legge istitutiva (L. 381/1991), sono ritenute cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dall\'osservanza dei parametri precedenti. Le cooperative agricole per la loro specifica attività svolta misurano la prevalenza tra la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai costi ove il requisito sussiste se dette quantità o il valore complessivo superano il 50% del totale della quantità o valore dei prodotti.

In base all\'art. 2513 co. 1, amministratori e sindaci dovranno documentare nella nota integrativa al bilancio “la condizione di prevalenza”, e dovranno “evidenziarlo contabilmente”. Anche i sindaci devono documentare il rispetto della mutualità nella nota integrativa anziché nella propria relazione.

Secondo il nuovo art. 2545-octies c.c. la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si perde quando:

Appurata la perdita di tale qualifica, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio volto a determinare il valore effettivo del patrimonio, con il parere favorevole del revisore esterno e la verifica senza rilievi di una società di revisione.

Le cooperative che per due esercizi consecutivi non rispettano i requisiti della mutualità prevalente, ovvero modificando i vincoli mutualistici, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. La perdita della mutualità prevalente produce effetti sostanziali a partire dal secondo esercizio nel quale non vengono rispettate le condizioni di prevalenza.

La data del 31 dicembre 2005 può essere decisiva per le cooperative che per due anni consecutivi non hanno rispettato i limiti richiesti per rientrare nella mutualità prevalente.

In pratica le cooperative che non hanno rispettato la prevalenza nei rapporti con i soci per gli esercizi 2004 e 2005, alla fine del secondo esercizio, saranno automaticamente escluse dalle cooperative a mutualità prevalente e dovranno osservare i seguenti adempimenti

Il bilancio straordinario, dovrà essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.



TAG: Cooperative e Consorzi