Speciale Pubblicato il 27/07/2023

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Sanzioni Russia: adottato l'undicesimo pacchetto

di Avv.to Gianmaria Giannusa

L’Europa pubblica nuovi Regolamenti per adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia



Con i Regolamenti del Consiglio (UE) n. 2023/1214 - 2023/1215 e 2023/1216 del 23 giugno 2023, sono state aggiornate e istituite, a partire dal 24 giugno 2023, ulteriori misure restrittive per l’importazione ed esportazione di determinati beni da e verso la Russia.

L’Unione Europea, dunque, adotta il c.d. undicesimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia in risposta all’aggressione, iniziata il 24 febbraio 2022, nei confronti dell’Ucraina, e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. 

Come noto, le misure sanzionatorie adottate dall’inizio della guerra fino ad oggi, si aggiungono alle misure in vigore imposte alla Russia a partire dal 2014 a seguito dell'annessione della Crimea e della mancata attuazione degli accordi di Minsk.

In generale, il sistema sanzionatori adottato dall’Unione nei confronti della Russia è volto ad adottare sanzioni: (i) soggettive (mirano a sanzionare e persone responsabili del sostegno, del finanziamento o dell'attuazione di azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o le persone che traggono beneficio da tali azioni); (ii) economiche (con l’obiettivo di  provocare gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni e a ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione); (iii) in materia di visti (per limitare la circolazione di determinati soggetti russi).

Di seguito si segnalano le principali novità relative alle sanzioni adottate con il c.d. undicesimo pacchetto.

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Sanzioni Russia: novità sotto il profilo delle restrizioni in import ed export

Con il Reg. (UE) 2023/1214 sono state apportate modifiche al Reg. 833/2014, estendendo le merceologie di beni di cui è vietato l’export.

Con il suddetto Regolamento è stato ampliato l’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento militare e tecnologico nonché allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, tra cui componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di produzione e collaudo per circuiti integrati elettronici e circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo. 

Inoltre, è stato integrato l’elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe.

Infine, ampliato l’elenco di armi da fuoco, delle loro parti, componenti e munizioni soggette a restrizioni e sono aggiunte altre tipologie di armi. 

Sotto il profilo invece delle limitazioni all’import, sono aggiunte nuove categorie di prodotti (prodotti siderurgici e beni che generano introiti significativi per la Russia). In particolare, con riferimento ai prodotti siderurgici, è previsto un nuovo onere per gli importatori dei prodotti sanzionati e lavorati in un Paese terzo, i quali dovranno dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non sono originari della Russia.

Sempre con il Regolamento in esame, è stato esteso il divieto di trasportare merci su strada nell’UE con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia. 

Inoltre, in considerazione del forte aumento di pratiche ingannevoli messe in atto da navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi, a decorrere dal 24 luglio 2023, è introdotto il divieto di accesso ai porti e chiuse nel territorio dell’UE alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave. Sono previste esenzioni e deroghe per scopi umanitari e per motivi di sicurezza marittima, comprese questioni ambientali

Con il Regolamento 2023/1215 vengono introdotte significative modifiche al Regolamento (UE) 269/2014.

Nello specifico, tra i principali interventi del Regolamento in commento si precisa che le autorità europee hanno la facoltà di designare persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento ovvero di altri regolamenti e decisioni previsti  all’art. 1 del Regolamento (UE) 269/2014; allo stesso tempo, viene introdotta la facoltà di designare persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di “armi e attrezzature militari” rilasciata dal ministero russo dell’Industria e del commercio.

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Sanzioni Russia nuovo pacchetto: profilo soggettivo

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio, è stato integrato l’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 71 persone fisiche e 33 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In particolare, sono stati inserite talune banche russe che finora non rientravano nell’allegato. Tra le persone fisiche sono stati ricompresi anche soggetti con doppia cittadinanza.

Sotto il profilo delle misure restrittive soggettive che mirano a limitare i flussi in export, il Regolamento 1214/2023 ha ulteriormente esteso l’elenco delle entità incluse nell’All. IV del Reg 833/2014 per aver fornito sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia, a tal riguardo, infatti, l’elenco è stato integrato con 87 nuove entità, nei confronti delle quali sono imposte restrizioni più rigorose all’esportazione di beni e tecnologie sensibili o a duplice uso.

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Sanzioni Russia: introduzioni di azioni e misure antielusive

Con il Regolamento 2023/1214 il legislatore europeo ha inteso perseguire l’obiettivo di contenere l’aggiramento delle restrizioni attraverso paesi terzi considerati ad alto rischio.

Con il nuovo Articolo 12 septies viene vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente, di beni e tecnologie elencati nell’allegato XXXIII, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato in tale allegato. Tali misure riguardano i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza. Il divieto si estende, inoltre, a servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti riguardanti la proprietà intellettuale su tali beni. 

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