Speciale Pubblicato il 29/11/2022

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Autodichiarazione Aiuti Covid: c'è tempo fino al 31 gennaio 2023

di Dott. Simone Dimitri , Dott.ssa Clara Pollet

Aiuti Covid: nuovo rinvio della scadenza dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. Chi è tenuto all'invio.



La Scadenza di  domani  30 novembre per la presentazione dell'autodichiarazione del rispetto dei requisiti del Temporary Framework viene prorogata di ben due mesi, fino al 31 gennaio 2023.

Ad annunciarlo un Comunicato Stampa pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate che fa riferimento ad un Provvedimento già firmato dal Direttore della stessa Agenzia Ernesto Maria Ruffini.

Il Comunicato ricorda che il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento e che il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

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I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 devono presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). 

Ai fini dell’applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell’autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale

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Cosa indicare nell'autodichiarazione

Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

L’adempimento – indigesto ai più, vista anche la scadenza concomitante con altre scadenze fiscali (trasmissione Modelli Redditi, versamento imposte, LIPE, etc.) - è stato oggetto di alcuni recenti chiarimenti: l’Agenzia delle entrate ha pubblicato diverse FAQ sul proprio sito istituzionale ed Assonime con la circolare 28 del 25 novembre 2022 ha commentato gli ultimi provvedimenti in materia.

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L’operatore economico che ha beneficiato di aiuti del regime ombrello ma non ha superato alcun limite del TF, può beneficiare della semplificazione introdotta con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. 

In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la casellaES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. 

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

Si rammenta che sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Ciò premesso, si precisa che, in linea di principio, il predetto obbligo è disposto ai commi 14 e 15 dell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021 per cui «Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente» e «le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12». La perentorietà della presentazione dell’autodichiarazione, in attuazione di tali disposizioni, è confermata anche da quanto disposto con l’articolo 3 del DM 11 dicembre 2021.

Pertanto l’Agenzia, sentito anche il Dipartimento delle Finanze, conferma che l’autodichiarazione per gli operatori economici che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 rappresenta una «condizione di concessione» degli aiuti appartenenti a tale sezione.

Per gli operatori economici per cui non risulta sussistere anche una sola delle predette condizioni, di conseguenza, resta fermo quanto precisato nelle istruzioni al modello di autodichiarazione: «i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni previste dai commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 [...]. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali».

Per gli altri aiuti del regime ombrello, come precisato nella predetta autodichiarazione la sua errata compilazione rappresenta una violazione di quanto disposto agli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Pertanto, essendo l’adempimento più volte menzionato previsto per i soggetti che hanno fruito di aiuti appartenenti al regime quadro di cui ai commi da 13 a 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. regime ombrello), come disposto nel comma 16 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, l’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente «altri aiuti».

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