Speciale Pubblicato il 09/02/2022

Tempo di lettura: 10 minuti

Assegno unico universale: requisiti e ISEE

Istruzioni complete sull'Assegno unico e universale per i figli a carico- circolare INPS 23-2022. Residenza, quali redditi e quale ISEE vanno considerati



INPS ha pubblicato nella circolare 23 2022 le istruzioni dettagliate sull'applicazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico istituito con il d lgs 230 2021  a decorrere dal 1 marzo 2022. 

Si tratta di un contributo economico erogato mensilmente su domanda dei genitori  con un minimo di 40 euro mensili per tutti i figli a acarico fino a 21 anni e con importo che sale, sulla base dell'ISEE familiare, fino a 175 euro.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della circolare (QUI il testo, che alleghiamo anche in calce all'articolo) in tema di requisiti, importi ,ISEE e redditi da considerare, misure abrogate. 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Assegno unico universale: requisiti

L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta :

ATTENZIONE sono  figli a carico  quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE dal beneficiario 

 il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni seguenti:

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d’età né altre condizioni.

Il richiedente al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve  essere in possesso di  TUTTI i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno in Italia

Sono inclusi quindi  

  1. cittadini italiani 
  2. cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, 
  3. gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  4. i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  5. i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  6. i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., 
  7. i “familiari”di cittadini dell’Unione europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). 
  8.  i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).

ATTENZIONE il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.  A questo proposito la circolare precisa che

  1. le imposte sono considerate al lordo degli oneri deducibili quindi  sono inclusi anche gli incapienti,  e  che 
  2. non rileva esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’ordinamento quindi possono beneficiare  lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte per l' accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia.

Hanno diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento.

Assegno unico: ISEE, importo e maggiorazioni


L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al decreto  VEDI QUI 

ISEE

va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere  dal fatto che il genitore richiedete  faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatri la domanda è presentata da un genitore  e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

In assenza di ISEE  spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti 

IMPORTI BASE 

MAGGIORAZIONI 

Per ciascun figlio successivo al secondo maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro

Per ciascun figlio minorenne con disabilità , gli importi base sono incrementati di una somma pari 

Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili 

Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili con  ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.che  si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).

Per le madri di età inferiore a 21 anni  maggiorazione  fissa  pari a 20 euro mensili per ciascun figlio 

Nel caso di Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro maggiorazione per ciascun figlio minore  da 30 euro mensili a zero con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021).

ATTENZIONE  si considerano:

Prevista anche una  maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 

ATTENZIONE  gli importi dell’assegno, , e le relative soglie ISEE saranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

MAGGIORAZIONE TEMPORANEA 2022-2024

Per il passaggio dal sistema delle detrazioni all'assegno unico è' prevista una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno l in presenza di tutte  le seguenti condizioni:

a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.

Sarà  calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico 

Per il calcolo della “componente familiare” si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

La maggiorazione mensile  spetta:

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni

Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 350,00 euro

ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro

Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro

Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro

Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro

Componente fiscale mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro

MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = - 32,87 (La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta)

Assegno unico come e quando viene pagato

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) in particolare

- conto corrente bancario;

- conto corrente postale;

- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali

c) accredito sulla carta  RDC per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Il  conto risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace. La circolare specifica alcune casistiche 

L’assegno unico e universale verrà  di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Assegno unico figli: compatibilità e contributi abrogati

L’assegno unico e universale è compatibile con 

Non viene specificato nulla invece in  merito alle indennità di disoccupazione e sul altre misure assistenziali 

In tema di coesistenza con altre misure per la famiglia si prevede :

A decorrere dal 1° marzo 2022:

Assegno Unico: ISEE - importo rate


L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. in assenza di ISEE viene erogato l'importo minimo.

QUALE ISEE?

  1. In presenza di figli minorenni si terrà conto  dell'ISEE minorenni.
  2. In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario l'inps rinvia alla  circolare n. 171/2014.
  3. Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE ordinario o ISEE ordinario corrente.
  4. La circolare specifica che l’importo mensile  è fisso e tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda ma con il conguaglio  nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno  2022 con  decorrenza a partire dal mese di marzo e in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno 

ISEE ERRATO

La circolare specifica anche che nei  casi di ISEE recante omissioni/difformità entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE e chiarisce le modalita per la regolarizzazione.



TAG: Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro La rubrica del lavoro