Speciale Pubblicato il 02/02/2022

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Ammortamento dell’Avviamento e dei Marchi nei bilanci 2021

di Dott. Salvatore Bruno

I riflessi del nuovo periodo temporale entro il quale i maggior valori iscritti in bilancio dei marchi e dell’avviamento rivalutati possono essere ammortizzati



Con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 622-624, legge n. 234/2021), è stato modificato il periodo temporale entro il quale il maggior valore iscritto in bilancio dei marchi e dell’avviamento per effetto della rivalutazione, o il maggior valore fiscalmente riconosciuto a titolo di riallineamento, può essere ammortizzato. In particolare, le quote di ammortamento fiscalmente riconosciute, a seguito della modifica, consentono una deduzione del costo in 50 anni anziché in 18. Per conservare la deducibilità del maggior costo in diciotto anni i contribuenti che si siano avvalsi della rivalutazione, dovranno fare un altro versamento nella misura del 9, dell’11 o del 13 per cento che si aggiungerà all’imposta sostitutiva già liquidata nella misura del 3 per cento.

Per gestire gli effetti contabili derivanti dall’applicazione di quest’aspetto della novità legislativa introdotta dalla legge di Bilancio 2022, il pur recente documento interpretativo n. 7 emesso dall’OIC, riguardante proprio le rivalutazioni, sembrerebbe non del tutto sufficiente, si verrebbe, infatti, a creare una fattispecie nuova (la revoca degli effetti fiscali di una rivalutazione) non trattata.

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Effetti contabili

La legge di Bilancio 2022 pone i contribuenti di fronte a una scelta che porta con sé anche importanti effetti contabili

Più precisamente, è concessa la possibilità di:



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