Speciale Pubblicato il 22/04/2003

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Il nuovo volto della Società a responsabilità limitata -prima parte

di Redazione Fisco e Tasse

le linee ispiratrici della riforma



Il legislatore, nella riforma del diritto societario in materia di società a responsabilità limitata, punta a conformarsi alle esperienze internazionali: il nuovo modello societario avrà un autonomo e completo corpo di norme, una accentuata flessibilità e duttilità e sarà fortemente imperniato sull'elemento personale.

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Le linee ispiratrici della riforma

La riforma del diritto societario in materia di società a responsabilità limitata elaborata dalla "Commissione Vietti" con il Dlgs 17 gennaio 2003 n. 6 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 8 in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, si è mossa nella direzione di una rivoluzionaria modifica della disciplina di tale modello societario.
Conformandosi alle esperienze internazionali, il nostro legislatore ha deciso sostituire la vecchia disciplina con un nuovo modello societario caratterizzato da un autonomo e completo corpo di norme, da una accentuata flessibilità e duttilità e fortemente imperniato sull'elemento personale.
La società a responsabilità limitata si svincola così dal ruolo di piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote e diventa una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alla rigida disciplina richiesta per la società per azioni.

Le linee guida della legge delega

I principi espressi dalla legge delega cui la riforma della Srl si è ispirata sono:

1) la previsione di un autonomo e organico complesso di norme, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;

2) l'introduzione di un'ampia autonomia statutaria;

3) la previsione di una libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

Atto costitutivo e statuto in un unico atto

Nel Decreto legislativo 6/2003 in tema di società a responsabilità limitata non viene fatta la distinzione come per le società per azioni tra redazione di atto costitutivo (inteso come contratto sociale che fa nascere l'impresa) e dello statuto (che contiene le regole di funzionamento della società) ma si parla unicamente di atto costitutivo.
Da questo scaturisce che nelle nuove società a responsabilità limitata atto costitutivo e statuto possono essere inclusi in un unico atto, mancando peraltro nelle nuove disposizioni il richiamo all'articolo 2328 ultimo comma del codice civile, che per prassi consolidata, recepita dal codice, vuole, nelle società di capitali, l'atto costitutivo quale documento separato dallo statuto.
Pertanto per le nuove società a responsabilità limitata vi sarà un unico e corposo atto costitutivo contenente sia le clausole tradizionalmente previste in tale documento sia quelle generalmente contenute nello statuto. Il che non esclude, che possa essere redatto un atto costitutivo suddiviso in due parti: l'una dedicata alla fase di costituzione in senso stretto e l'altra al funzionamento della società.

Atto costitutivo unilaterale e plurilaterale

Il nuovo articolo 2463 del codice civile conferma la previgente disciplina normativa in base alla quale la società a responsabilità limitata può essere costituita :

- per contratto stipulato da due o più soci;

- per atto unilaterale dell'unico socio.

La riforma ha confermato così la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata unipersonale, introducendo però novità significative soprattutto in materia di responsabilità dell'unico socio di Srl.

L'unico socio sarà illimitatamente responsabile in caso di insolvenza della società, solo se:

- i conferimenti (effettuati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo o conseguenti ad operazioni riguardanti il capitale sociale) non sono stati eseguiti nelle modalità prescritte dall'articolo 2464;

- non sia stata effettuata la prescritta pubblicità nel registro delle imprese, riguardante la unipersonalità della società.

Rispetto al passato non è più richiesto, ai fini della illimitata responsabilità dell'unico socio che questi sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali.




TAG: Società di capitali e di persone