Speciale Pubblicato il 29/07/2021

Tempo di lettura: 5 minuti

Il credito di imposta sanificazione e DPI 2021: cosa c’è da sapere

di Dott. Salvo Carollo

Breve guida al credito di imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di DPI, che copre il 30% dei costi sostenuti durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021



Nell’ambito del DL 73/2021, il cosiddetto decreto Sostegni-bis, all’articolo 32 il legislatore propone, anche per l’anno 2021, un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale, al fine di aiutare le imprese a tutelare la salute dei propri lavoratori e dei propri clienti.

L'articolo continua dopo la pubblicità

I contribuenti interessati

Il credito di imposta teorico (da definire in forma definitiva) ammonta al 30% delle spese sostenute, per questa tipologia di costi, nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2021, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.

I contribuenti che possono accedere al beneficio fiscale sono:

Le spese interessate

Le spese che possono essere oggetto di beneficio fiscale sono quelle sostenute per la sanificazione (degli ambienti, delle apparecchiature e in generale della strumentazione utilizzata per l’espletamento dell’attività) per l’acquisto di strumenti di protezione individuale e in generale di strumenti che servano a garantire la salute dei lavoratori e dei clienti.

Costituiscono spese ammissibili, quelle sostenute per:

L’attribuzione del credito di imposta

Con provvedimento numero 191910 del 15 luglio 2021, denominato “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del Decreto Legge 25 maggio 2021, numero 73”, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d’imposta e il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.

Per usufruire del beneficio fiscale, i contribuenti aventi i requisiti previsti dalla norma dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nei tre mesi interessati attraverso il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

La trasmissione della Comunicazione, da inviare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, nell’area riservata del contribuente, oppure tramite gli altri canali telematici ordinariamente messi a disposizione dall’agenzia, anche attraverso un intermediario abilitato.

Entro il limite massimo di 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione al contribuente viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto, nel secondo caso insieme alle motivazioni che lo hanno determinato.

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021; durante il medesimo periodo, per correggere una comunicazione già inviata, sarà possibile inviarne un’altra che sostituisce quella precedentemente inviata; sarà altresì possibile presentare la rinuncia al credito di imposta precedentemente comunicato, utilizzando il medesimo modello nei limiti del medesimo arco temporale.

Il credito di imposta idealmente ammonterebbe al 30% delle spese sostenute, con il limite massimo di 60.000 euro, ma, essendo previsto dal comma 1 dell’articolo 31 del DL 73/2021 il limite di spesa di 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati, il provvedimento contempla la possibilità che le richieste superino tale limite, e, in conseguenza di ciò, l’effettivo ammontare fruibile dal contribuente dovrà essere rimodulato.

In questo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. L’utilizzo di questa modalità di ripartizione delle risorse disponibili, esclude di fatto qualsiasi ipotesi di click day, essendo le due modalità logicamente inconciliabili.

Le modalità di utilizzo

Il credito d’imposta, una volta determinato in misura definitiva, potrà essere utilizzato dai beneficiari:

L’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo e le istruzioni che saranno rese disponibili con successiva risoluzione. Nel caso in cui il contribuente dovesse utilizzare in compensazione un importo superiore a quello effettivamente spettante, il relativo modello F24 sarà automaticamente scartato.

Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:

Le specifiche tecniche allegate al modello di Comunicazione precisano che i codici fiscali del contribuente, del suo legale rappresentante (in caso di contribuente diverso da persona fisica), e dell’eventuale intermediario devono essere tutti formalmente corretti e registrati in anagrafe tributaria.

Inoltre il soggetto beneficiario non può essere deceduto, se persona fisica, o cessato, negli altri casi, alla data di presentazione della Comunicazione.



TAG: Bonus fiscali e crediti d'imposta Emergenza Coronavirus- Green pass Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese