Speciale Pubblicato il 27/04/2021

Tempo di lettura: 11 minuti

I Nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento

di dott. Marco Paolini

Commento alle nuove linee guida emanate dal CNDCEC sui Principi di attestazione dei Piani di Risanamento con modelli comportamentali condivisi di alta qualità professionale



Nel dicembre del 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato i nuovi “Principi di attestazione dei Piani di Risanamento” in aggiornamento del documento emanato nel 2014. I principi propongono l’approccio metodologico che il professionista deve adottare nello svolgimento di incarichi di attestazione che la normativa fallimentare e la nuova normativa sulla crisi di impresa richiedono a fronte delle varie procedure ivi previste.

Il D.Lgs. n.14/2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, come noto, ha introdotto una significativa riforma in materia di crisi di impresa. Al di là della rivoluzione terminologica (non si parla più di “fallimento”, bensì di “liquidazione giudiziale”, con lo scopo evidente di ridurre i connotati di negatività delle procedure), l’intervento normativo interessa anche l’operatività sostanziale delle procedure concorsuali mediante una rivisitazione delle fasi di “difficoltà”, spesso fisiologiche, che attraversano le aziende.

Tale novella ha comportato la necessità per il CNDCEC di mettere mano ai Principi di attestazione dei Piani di Risanamento, costituenti modelli comportamentali condivisi di alta qualità professionale, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 2014; attività culminata nel dicembre del 2020, dopo la consueta fase di consultazione, con l’emanazione delle nuove linee guida in materia, mantenendo inalterata l’articolazione del documento nei paragrafi di seguito sintetizzati.

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Profili generali dei principi di attestazione

Nella parte introduttiva il documento tratta le caratteristiche generali delle varie attestazioni previste dalla legge fallimentare:

Il CNDCEC rammenta come le funzioni che l’attestatore deve svolgere nell’ambito di tali attestazioni sono essenzialmente volte a:

I principi in commento assumono particolare utilità, inoltre, nei casi in cui l’attestatore sia chiamato a dare prova del proprio lavoro nell’ambito di un procedimento aperto a suo carico ex art. 236, L.F. o per l’eventuale richiesta di risarcimento danni e possono altresì essere utilizzati dagli organi giudicanti in quanto regole di riferimento di condotta professionale.

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Nomina e accettazione

Il documento sottolinea l’importanza, per l’attestatore, di procedere, quale fase prodromica all’accettazione dell’incarico, alla valutazione del rischio che l’attività presenta.

Tra i rischi, i principi in commento dedicano particolare attenzione a quelli che minacciano l’indipendenza; requisito, quest’ultimo, posto a presidio dell’obbiettività del lavoro dell’attestatore. I principi evidenziano come ai fini del possibile pregiudizio all’indipendenza dell’attestatore non rilevino tanto la natura del rapporto o la sua consistenza in assoluto, bensì la rilevanza che esso ha per il professionista. 

L’attestatore deve, quindi, effettuare un’autovalutazione dei rischi per la propria indipendenza e, in caso di esito negativo, rinunciare all’incarico ovvero, nel caso in cui il requisito venga meno nel corso dello svolgimento del lavoro e prima dell’espressione del giudizio finale, comunicare tempestivamente l’impossibilità di proseguire l’incarico.

Una volta valutata positivamente l’opportunità di svolgere l’incarico, l’attestatore deve farsi sottoscrivere un mandato nel quale è opportuno specificare:

L’attestatore, a sua volta, dopo aver ricevuto l’incarico o nella propria relazione, deve dichiarare:

In ordine alla tematica del compenso dell’attestatore, è previsto che questo, ovviamente, non possa essere condizionato al successo del piano o al rilascio di un giudizio favorevole dell’attestatore. Esso spetta all’attestatore anche in caso di giudizio negativo sulla fattibilità del piano.

Il compenso deve essere adeguato all’attività da svolgere e alle responsabilità connesse. Qualora ciò non fosse, il professionista è tenuto a non accettare l’incarico propostogli.

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Le verifiche dell'attestatore del piano

Profili generali delle verifiche/documentazione

Il giudizio dell’attestatore deve riguardare la completezza e l’adeguatezza del piano che gli viene sottoposto. Esso deve rispondere a requisiti di chiarezza e comparabilità come previsto generalmente dalla legge per l’informativa di bilancio.

Per la verifica dei contenuti, l’attestatore può fare riferimento ai “Principi di redazione del piano di risanamento” emanati dallo stesso CNDCEC.

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali

L’attestatore esprime un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, strumentale al giudizio sulla fattibilità del piano. A tale proposito, le linee guida precisano come il concetto di “veridicità” non debba ricondursi a quello di una “verità oggettiva” bensì alla verifica che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria sia basato su un sistema amministrativo-contabile adeguato e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.

I dati che l’attestatore deve verificare non sono necessariamente tutti quelli contenuti nei bilanci, bensì solo quelli rilevanti per la formazione del piano.

Benché le procedure da svolgere non costituiscano una revisione contabile, le linee guida fanno rimando, al fine della composizione del rischio di inesattezza dei dati, di determinazione della significatività, di asserzioni, ecc., agli statuiti principi di revisione.

Diagnosi dello stato di crisi

L’attestatore, al fine di potersi esprimere sulla fattibilità del piano, deve accertarsi che l’estensore del piano abbia individuato le cause della crisi al fine di appurare se le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che l’hanno provocata.

Nel caso in cui sia prevista solo la liquidazione del patrimonio, tuttavia, l’individuazione delle cause della crisi può avvenire in modo più sintetico, non essendo necessario procedere alla rimozione delle stesse.

Verifica sulla fattibilità del piano

L’attestatore deve verificare che le ipotesi poste a fondamento del piano riguardino:

Particolare attenzione deve essere posta dall’attestatore alla coerenza che le ipotesi poste a base del piano devono avere tra di loro, nonché alla compatibilità fra le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del piano e quelle strategiche formulate.

L’attestatore deve valutare che la strategia di risanamento presenti una discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la crisi in quanto, diversamente, non si integrerebbero i presupposti per il risanamento.

Al fine della verifica della ragionevolezza dei dati prospettici viene fatto rinvio al principio ISAE 3400 “The examination of prospective financial information”, da applicarsi in quanto compatibile.

I principi riservano spazio anche all’incertezza straordinaria nella formulazione delle previsioni causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. In tale situazione vengono suggerite specifiche cautele all’attestatore chiamato ad esprimersi sulla fattibilità di piani relativi ad imprese operanti in settori maggiormente colpiti dalla pandemia tra le quali una particolare attenzione all’analisi di sensitività che, in contesti di straordinaria incertezza, può presentare una variabilità troppo elevata.

Valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori

Il giudizio dell’attestatore si estende anche alla convenienza delle proposte del debitore ovvero alla valutazione della migliore soddisfazione dei creditori attraverso il piano formulato nelle ipotesi di concordato in continuità ex art. 186-bis, L.F., nonché nel giudizio di convenienza negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e negli accordi di moratoria di cui all’art. 182-septies.

E’ inoltre previsto il giudizio di miglior soddisfazione dei creditori nelle attestazioni speciali previste per l’autorizzazione dei finanziamenti interinali prededucibili di cui all’art. 182-quinquies, c.1 e per l’autorizzazione del pagamento di creditori anteriori “strategici” per beni e servizi, di cui all’art. 182-quinquies, c. 4.

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Relazione di attestazione e documentazione del lavoro dell’attestatore

I principi in esame prevedono la composizione della relazione di attestazione nelle seguenti parti:

Le attività successive all’attestazione

Non è compito dell’attestatore verificare che il piano, successivamente al rilascio dell’attestazione, abbia corretta esecuzione e regolare svolgimento.

Qualora il piano dovesse subire delle modifiche rilevanti successivamente all’attestazione, si dovrà far ricorso a nuova attestazione.

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Le responsabilità dell’attestatore

I principi ricordano come l’art. 236-bis L.F. punisca le infedeltà, sia attive che passive, aventi ad oggetto informazioni rilevanti, ossia, le informazioni significative rispetto al giudizio di idoneità del piano.

Affinché le infedeltà siano punibili per l’attestatore, occorre che queste siano attuate con consapevolezza, attesa la natura dolosa del reato.

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TAG: Business Plan e strategia di pianificazione PMI