Speciale Pubblicato il 11/11/2020

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Il superbonus non sfugge ai controlli ENEA

di Dott.ssa Fiammelli Matilde

In caso di superbonus del 110% è necessario che i professionisti tecnici asseverino i lavori, nonchè i professionisti “fiscali” appongano eventuali visti di conformità.



E’ ormai noto che se si effettuano lavori sugli immobili che danno diritto alla maxi detrazione del 110%, si hanno tre opzioni da poter scegliere per godere del beneficio fiscale. Sarà possibile detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi, cedere la detrazione o richiedere al fornitore uno sconto in fattura, in quest’ultimo caso, l’importo dello sconto potrà essere deciso dalle parti e non potrà comunque superare l’importo totale della fattura. Se in caso di cessione o sconto in fattura è necessario anche richiedere ad un professionista abilitato di apporre il visto di conformità, nel caso della detrazione ciò non è richiesto (il tutto sempre relativamente alle spese connesse con il superbonus del 110%). Mentre, indipendentemente dalla scelta che viene effettuata (detrazione, sconto in fattura o cessione) risulta sempre necessaria l’asseverazione del tecnico.

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I controlli ENEA

Le asseverazioni e le loro varie fasi di composizione, nonché l’allegazione dei documenti necessari, sono regolate dal DM 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni, appunto), in base al quale, all’art. 5 vengono anche disciplinati i controlli da parte degli organi preposti. In questo caso ENEA. 

Si legge all’art. 5 in questione che i controlli sulle varie pratiche di asseverazione vengono esperiti secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018 (GU Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018). 

Il che significa che ENEA, presenta un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse. Il campione e' definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui all'art. 5, comma 1, nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: 

a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota; 

b) istanze che presentano la spesa più elevata;

c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. In aggiunta al campione di cui sopra, il programma dei controlli Enea deve specificare anche l’elenco delle istanze da sottoporre a controllo ispettivo e documentale secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018.

Ciò che balza effettivamente all’occhio, dalla lettura dell’art. 5 del DM Asseverazioni è che ENEA esegue i controlli su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020. 

Da qua si evince che gli organi Enea preposti non risparmieranno alcun intervento partito ante 1/7/2020.

La motivazione

La motivazione di tale controllo a tappeto per le spese sostenute dall’1/1 al 1/7 del 2020 è connessa, in parte anche con quanto affermato nella Faq n. 1/ENEA di ottobre 2020. Dalla risposta a tale Faq, Enea afferma che per comprendere quali debbano essere le spese che scontano il 110% non bisogna prendere a riferimento la data di inizio dei lavori ma quella del sostenimento delle spese (1° luglio 2020).  Ciò comporta che possono esservi lavori papabili di superbonus i cui titoli abilitativi decorrono da una data ante 1/7/2020. Il comma 1 dell’art. 119, Dl 34/2020, inoltre specifica gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110% e pone alcuni vincoli e requisiti per la maxi detrazione 110%. In particolare si evidenziano: 

a) i limiti di spesa differenziandoli per edifici unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti; 

b) il requisito che i materiali isolanti debbano rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 

c) il presupposto in base secondo il quale è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento, nonchè 

d) quando è agevolabile l’installazione delle caldaie a biomassa. Il successivo comma 3, art. 119, aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%, bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori. 

Ciò comporta, a detta di ENEA nella Faq n. 1, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

D’altro canto, il controllo per gli interventi ante 1/7/2020 scaturisce proprio ai fini della verifica che le maggiori detrazioni non siano applicate per le spese sostenute ante 1/7/2020 anche se i lavori sono detraibili al 110%.



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