Speciale Pubblicato il 07/05/2021

Tempo di lettura: 6 minuti

IVA disabili: aliquota agevolata per auto, ausili tecnici e informatici

di Redazione Fisco e Tasse

Le agevolazioni IVA per disabili come riportate sulla guida delle Entrate (aggiornata ad agosto 2020) e le ultime novità 2021 in tema di acquisti di sussidi tecnico-informatici



Vediamo un riepilogo delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità e inparticolare le agevolazioni sull’IVA per ciò che riguarda gli acquisti di:

Vediamo a chi spetta, il dettaglio per categoria e come usufruirne

L'articolo continua dopo la pubblicità

Agevolazioni Iva per i disabili: a chi spettano

Le agevolazioni Iva per i disabli spettano a:

1.         non vedenti e sordi 

2.         disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento 

3.         disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni 

4.         disabili con ridotte o impedite capacità motorie. 

Chiariamo innanzittutto chi appartiene alle suddette categorie:

Attenzione va prestata al fatto che le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. 

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. 

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.


L’Iva agevolata per l’acquisto di auto

Per quali veicoli spetta:

l’Iva al 4%, anziché al 22%,spetta sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati a:

L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto del veicolo. Si può averla nuovamente entro il quadriennio solo se:

Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Gli obblighi dell’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata:

L’IVA agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, ad esempio:

L’IVA agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. 

È agevolato ad esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, ecc.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

facilitare

− la comunicazione interpersonale

− l’elaborazione scritta o grafica

− il controllo dell’ambiente

− l’accesso all’informazione e alla cultura

assistere la riabilitazione.

La documentazione richiesta

Con Decreto Ministeriale del 7 aprile pubblicato in GU n 105 del 4 maggio 2021 si modifica l'art 2 del DM 14 marzo 1998 prevedendo che per poter beneficiare della aliquota al 4% sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. 

Per approfondimento si legga: IVA disabili su cessioni sussidi tecnici e informatici: basta il certificato di invalidità



TAG: Agevolazioni disabili e invalidità