Speciale Pubblicato il 02/05/2018

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I passi carrabili: breve guida

di Brocchini dott. Giuseppe

Il passo carrabile è qualsiasi accesso che preveda il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un’area privata. Come essere in regola



In molti comuni, tra ottobre e novembre, scade la denuncia obbligatoria dei passi carrabili. In sostanza si tratta di evidenziare tutti i varchi o passaggi presenti sulla strada per accedere alle abitazioni. Il passo carrabile è qualsiasi accesso che preveda il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un’area privata. I portoni o altri varchi esclusivamente pedonali sono fuori dalla nozione di passo carrabile, per ottenere il quale, ricordiamolo, va chiesta l’autorizzazione comunale.

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Il calcolo della Tariffa del passo carrabile

Il passo carrabile può essere “a raso” oppure “non a raso”.

Nel primo caso, il varco è sullo stesso piano della strada, a raso appunto, nel secondo caso il varco non è “a filo” con il manto stradale e può presentare uno scivolo d’ingresso (ad esempio per fare entrare un auto nel garage) oppure manufatti. In tal caso si ha occupazione del suolo pubblico con il pagamento del relativo canone, dovuto per anno solare.

La tariffa è calcolata in base all’ampiezza del passo carrabile, tenendo conto della superficie.

Quest’ultima si ottiene moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Quando non ci sono modifiche ed il passaggio è a raso, se si chiede la rimozione del veicolo è necessario pagare anche la relativa tassa. In questo caso non c’è quindi alcuna occupazione del suolo pubblico, divenendo, pertanto, facoltativo il pagamento della tassa. Chi lo fa è per riservarsi l’area antistante il passo per non far parcheggiare auto diverse dalla propria.

L’autorizzazione va evidenziata con l’apposito numero sul cartello stesso.

Ricordiamo che nel cartello dev’essere evidenziato anche "passo carrabile" con precisando se c’è anche il "divieto di sosta". In quest'ultimo caso, infatti, si fa divieto di fermare l'auto dinanzi al passaggio, mentre nel primo caso si avverte che c’è semplicemente il passaggio.

Il D.lgs. n. 507/93, art. 44  stabilisce che per i passi carrabili è consentito il pagamento di un'imposta in un'unica soluzione.
Recita la norma:
“La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente” (art. 44, undicesimo comma, c.c.).
La richiesta, ridadiamo,va inoltrata al Sindaco tramite apposito modulo prestampato da reperire presso l’apposito sportello.



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