Speciale Pubblicato il 17/04/2018

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Sgravi contributivi: stop se non c'è incremento occupazionale

di Avv. Rocchina Staiano

Serve l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro nel gruppo delle controllate per godere degli sgravi: Cassazione n. 8680 del 09 Aprile 2018



Gli sgravi contributivi istituiti con lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e la nuova occupazione,  necessitano, per il loro  riconoscimento, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività . Non ricorre però il requisito dell'effettivo incremento occupazionale nel caso in cui l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda. Queste le conclusioni della Cassazione nella  Sentenza  n. 8680 del 09 Aprile 2018

IL CASO

Giudice del lavoro e Corte d'appello avevano dichiarato inefficace il verbale di accertamento  che contestava ad  una azienda di Foggia le agevolazioni per la riduzione degli oneri sociali previsti dalla L. n. 488 del 1998 ottenute per nuovi contratti di lavoro instaurati con il personale occupato in una  azienda acquisita. 
L’Inps ha presentato ricorso in Cassazione, contestando  che  la pretesa di recupero contributivo era fondata sul  presupposto che le società  erano riconducibili ad un unico proprietario , per cui non si era verificato e provato un effettivo incremento occupazionale.

I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso dell’Inps,  sottolineando che effettivamente la norma in esame, cioè la l. 448/1998, art. 3 comma 6, lett. d) prevede, che  l'incremento occupazionale debba essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Di conseguenza, una volta dimostrata la sussistenza di un controllo  sulle altre società di vigilanza per il tramite dello stesso titolare, che era risultato essere in possesso di una partecipazione per oltre 2/3 nelle altre società controllate, non rileva  la necessità di dimostrazione di un collegamento economico funzionale tra le stesse, come richiesto erroneamente dalla Corte territoriale .

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Per approfondire scarica il commento: "Perdita sgravi contributivi - Cass-n-8660-2018":

Indice

IL CASO

IL COMMENTO

1. Art. 3, commi 5, 6 e 7 della l. 448/1998 e sgravio contributivo: campo di applicazione e requisiti

2. Art. 3 della l. 448/1998 e settore dell’edilizia

3. Art. 3 della l. 448/1998 e benefici sui contratti di riallineamento retributivo

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Le motivazioni della Cassazione

I giudici della Cassazione sezione lavoro nell'accogliere il ricorso dell'INPS e  rinviando la   alla corte di Appello di Bari nuova composizione,  hanno argomentato  che :



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