Speciale Pubblicato il 09/05/2016

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Scioglimento semplificato srl per perdita capitale

di Carlini Dott. Claudio

La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale è causa di scioglimento anche in mancanza di constatazione con l'atto notarile



E’ possibile ricorrere alla c.d. procedura semplificata al fine della messa in liquidazione delle società a responsabilità limitata ove non si proceda in concreto alla modifica dell’atto costitutivo.

Sono diverse le Camere di Commercio che hanno adottato tale iter a seguito della Circolare n. 94215 del 19/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

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L'iter della procedura semplificata di messa in liquidazione

La procedura c.d. “semplificata” permette agli amministratori di società a responsabilità limitata di procedere alla messa in liquidazione della società una volta accertata la causa ex. art. 2484, c.1, nn. 1-5, senza ricorrere all’intervento del notaio.

La procedura consiste nell’invio in CCIAA della constatazione della causa di scioglimento e/o della decisione da parte dell’assemblea di sciogliere la società e successivamente del verbale con cui l’assemblea dei soci nomina i liquidatori (art. 2487, c.1).

Di fatto è prassi consolidata, verificare la causa e decidere sullo scioglimento con la medesima delibera, procedimento tra l’altro giustamente suggerito da diverse Camere di Commercio, pur essendo tali due momenti differenti il cui ritardo o omissione circa la pubblicità della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo rende quest’ultimo personalmente e solidalmente responsabile (ex. art. 2485, c.1, cc.).

Nelle s.r.l. è l’assemblea dei soci che decide circa lo scioglimento della società (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 J.A.9) seppur l’attuale impianto normativo precisa che «gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa» (ex. art. 2484, c.3).

Occorre però considerare che dal momento in cui avviene l’accertamento di una causa di scioglimento al giorno della convocazione dell’assemblea dei soci, può trascorrere un determinato lasso di tempo, periodo in cui l’organo amministrativo risulterebbe esposto al rischio di responsabilità solidale e illimitata. 

A tal punto si presume lecita la situazione con cui l’amministratore deposita presso il registro imprese l’accertamento di una causa di scioglimento, convochi l’organo assembleare e successivamente all’assemblea dei soci che abbia rimosso la causa di scioglimento, chiede la cancellazione del deposito effettuato.

Dunque come anzidetto lo scioglimento volontario delle società di capitali è di competenza dell’organo sociale, nelle S.p.A. dell’assemblea straordinaria, nelle S.r.l. dell’assemblea dei soci, l’unica quest’ultima inderogabilmente competente a seguito della riforma del diritto societario.

Va da se che la presenza notarile ai fini dell’iter di messa in liquidazione per le S.r.l., spettando all’assemblea dei soci senza indugio convocata dall’argano amministrativo, non rappresenta requisito necessario ai fini della validità della stessa oltre a non essere la decisione di messa in liquidazione volontaria una modifica sostanziale dell’atto costitutivo.



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