Speciale Pubblicato il 28/03/2016

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Bilancio di esercizio 2015: l'iter per l'approvazione

di Staff di Fiscoetasse

Tutte le tappe del bilancio: dal bilancio di verifica al progetto di bilancio e infine all'approvazione e deposito presso il registro delle imprese



A) PUNTO DI PARTENZA BILANCIO DI VERIFICA E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Il punto di partenza della procedura di formazione del bilancio d’esercizio è rappresentato dal bilancio di verifica, ossia la situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio come emergente dalla contabilità aziendale una volta registrate tutte le operazioni gestionali dell’anno.
„„Tale bilancio di verifica deve essere sottoposto a una serie accurata di controlli finalizzati ad individuare tutti i possibili errori eventualmente commessi in fase di registrazione  delle operazioni.
Occorre inoltre procedere ad effettuare tutte le scritture di assestamento che possono essere suddivise nelle seguenti sottoclassi:
1. scritture di completamento: rilevano operazioni che competono temporalmente all’esercizio, in precedenza non rilevate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le scritture per la rilevazione degli interessi e delle spese maturate sul conto corrente ma evidenziate negli estratti conto di gennaio, le fatture da ricevere e le fatture da emettere;
2. scritture di integrazione: aggiungono quote di costi o di ricavi di competenza economica dell’esercizio ma con manifestazione numeraria futura. Ad esempio, i ratei e le scritture inerenti il fondo rischi;
3. scritture di rettifica: stornano quote di costi o di ricavi già rilevati (in quanto hanno già avuto manifestazione numeraria documentale) ma di competenza futura. Rientrano in questa categoria, ad esempio: i risconti attivi e passivi, la rilevazione delle rimanenze finali, la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo, quella dei lavori interni e quella dei costi incrementativi;
4. scritture di ammortamento: comportano l’imputazione all’esercizio della quota parte di competenza del costo relativo alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
L’imputazione delle scritture di assestamento è, dunque, un processo di fondamentale importanza per giungere dai valori di conto, come emergenti dal primo bilancio di verifica interno, ai valori di bilancio finali, ossia, i valori in base ai quali viene determinato il risultato d’esercizio e il patrimonio netto aziendale.

B) REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO
Ai sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori della società (ovvero il consiglio di gestione qualora la società abbia adottato il sistema di amministrazione dualistico) devono predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
I documenti che gli amministratori devono predisporre sono:
- bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- relazione sulla gestione (obbligatoria tranne nei casi in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata).
Per le società dotate di un consiglio di amministrazione, la redazione della bozza di bilancio e della relazione sulla gestione dovranno essere oggetto di un’apposita seduta regolarmente convocata e verbalizzata.

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I tempi per l'approvazione del bilancio: le date da rispettare dal progetto all'approvazione

Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione).
La normativa civilistica prevede che il progetto di bilancio sia consegnato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione e rimanga depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti all’assemblea.
„„Il progetto di bilancio andrà dunque predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:
–– almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove vi sia il collegio sindacale (o il revisore legale);
–– almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove la società non sia dotata di collegio sindacale (o di revisore legale).
Quindi, considerato che il termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29 aprile 2016, il progetto di bilancio dovrà essere predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:
–– entro il 30 marzo 2016, se la società è dotata di collegio sindacale;
–– entro il 14 aprile 2016, se la società non è dotata di collegio sindacale.
C) APPROVAZIONE BILANCIO

L'assemblea dei soci deve essere convocata entro ordinariamente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e straordinariamente entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L'approvazione entro 180 giorni è consentita solo nel caso di:

• società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
• presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
I motivi che consentono alla società di poter posticipare l'approvazione devono essere indicati dall'organo amministrativo nella relazione di gestione.
Per le società che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare tale termine coincide con il 30 aprile per gli anni non bisestili e con il 29 aprile per gli anni bisestili.
Per il Bilancio 2015 il  termine di approvazione ordinario per le società con esercizio coincidente con l’anno solare 29 aprile 2016 e per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare Entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea che approva il bilancio deve essere convocata in base alle disposizioni di legge e di statuto (salvo il caso in cui l’assemblea si svolga in forma totalitaria).

Chi puo' redigere il bilancio in forma abbreviata

Per poter redigere il bilancio in forma abbreviata occorre non aver superato due dei seguenti tre limiti negli esercizi 2014 e 2015:
- Ricavi € 8.800.000
- Attivo € 4.400.000
- Dipendenti: 50 in media
L’art. 2435-bis c.c. prevede che diventi obbligatorio redigere il bilancio in forma ordinaria se per due esercizi consecutivi vengano superati due dei limiti sopra indicati. Se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei suddetti limiti, occorre redigere il bilancio in forma ordinaria; per esempio se due dei suddetti limiti vengono superati sia nel 2014 che nel 2015, già per l’esercizio 2015 occorrerà redigere il bilancio ordinario.
Si renderà inoltre obbligatoria nelle S.R.L. la nomina del Collegio sindacale.
L’art. 2477 c.c. infatti, dopo le modifiche 2014, afferma che per le Srl l’obbligo di nomina del Collegio sindacale esiste quando:
a) la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) la Srl per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 –bis.
Non esiste piu’ il limite del superamento del capitale sociale previsto per le SpA..

Bilancio consolidato 2015

Sono obbligati al bilancio consolidato i soggetti che, sommando gli importi dei bilanci delle societa’ comprese nel perimetro di consolidamento (le controllate), senza effettuare le rettifiche di consolidamento, abbiano superato due dei seguenti tre limiti negli esercizi 2014 e 2015:
- Ricavi € 35.000.000
- Attivo € 17.500.000
- Dipendenti: 250

Bilancio per le micro imprese ma solo a partire dal 2016

Si segnala che dal 2016, in virtù dell’articolo 2435-ter del Codice civile introdotto dall’articolo 6 del Dlgs 139/2015, le società dovranno familiarizzare con una nuova soglia dimensionale, quella per essere considerate “microimprese”. Sono tali (e possono godere di forti semplificazioni nel redigere il bilancio tra cui l’esonero dalla nota integrativa) le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

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Introduzione
1 Il bilancio di esercizio
1 La funzione del bilancio
2 Le fonti normative
3 L’applicazione dei principi contabili internazionali
4 I principi di redazione del bilancio
5 Gli schemi e la struttura del bilancio
6 Il bilancio in forma abbreviata: limiti, schemi e struttura
7 Limiti per il collegio sindacale, la contabilità di magazzino e il bilancio consolidato

2 La procedura di formazione e di approvazione
1 Il bilancio di verifica: primi controlli
2 Le scritture di assestamento
3 La redazione del progetto di bilancio
4 L’approvazione del bilancio
5 La destinazione degli utili
6 La perdita d’esercizio
APPROFONDIMENTO: L’utilizzo delle poste di patrimonio netto per la copertura delle perdite
7 La seconda convocazione e il ricorso al maggior termine
8 Il formato XBRL
9 Il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
10 L’impugnazione del bilancio

3 Lo stato patrimoniale
1 La funzione del bilancio
2 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
3 B I) Le immobilizzazioni immateriali
4 B II) Le immobilizzazioni materiali
5 B III) Le immobilizzazioni finanziarie
6 C I) Le rimanenze
APPROFONDIMENTO: I diversi criteri di valutazione del magazzino: conseguenze sul bilancio
7 C II) I crediti
8 C III) Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
9 C IV) Le disponibilità liquide
10 D) I ratei e i risconti attivi
11 A) Il patrimonio netto
12 B) I fondi per rischi e oneri
13 C) Fondo trattamento di fine rapporto
14 D) I debiti
15 E) I ratei e i risconti passivi
16 I conti d’ordine

4 Il conto economico
1 La struttura generale del conto economico
APPROFONDIMENTO: Il significato dei risultati intermedi del conto economico ex art. 2425 c.c
2 A1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni
3 A2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti
4 A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
5 A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
6 A5) Altri ricavi e proventi
7 B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
8 B7) Costi per servizi
9 B8) Costi per godimento beni di terzi
APPROFONDIMENTO: La deducibilità dei canoni di leasing: la normativa ante 29 aprile 2012 e post 29 aprile 2012
10 B9) Costi per il personale
11 B10) Ammortamenti e svalutazioni
12 B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13 B12) Accantonamenti per rischi
14 B13) Altri accantonamenti
15 B14) Oneri diversi di gestione
16 C15) Proventi da partecipazione
17 C16) Altri proventi finanziari
18 C17) Interessi e altri oneri finanziari
19 C17-bis) Utili e perdite su cambi
20 D18) Rivalutazioni di attività finanziarie
21 D19) Svalutazioni di attività finanziarie
22 E20) Proventi straordinari
23 E21) Oneri straordinari
24 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

5 La nota integrativa
1 Il contenuto della nota integrativa ex art. 2427 c.c
2 Altre informazioni da riportare nella nota integrativa
3 La nota integrativa abbreviata
4 La nota integrativa in formato XBRL
5 Il rendiconto finanziario

6 La relazione sulla gestione
1 Le nuove informazioni da fornire nella relazione sulla gestione
2 Le altre informazioni della relazione sulla gestione

Appendice 1 – L’aggiornamento dei principi contabili nazionali
Appendice 2 – Le novità del decreto legislativo 139/2015



TAG: Il bilancio d'esercizio 2023 Società di capitali e di persone