Speciale Pubblicato il 20/02/2020

Tempo di lettura: 6 minuti

Marca da bollo sulle fatture 2020: ecco come si applica

di Gorgoglione dott. Antonio

Ricevute, note di credito, fatture reverse, fatture per esportazioni, fatture esenti, e-fatture: riepilogo e novità della marca da bollo nel 2020



In generale, la marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva. Il meccanismo generale è il seguente:

In ogni caso l'importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2.00.

 Nel testo, dopo una comoda tabella di riepilogo della regola generale, le indicazioni per le fattispecie più comuni, soffermandosi sul finale sull'imposta di bollo in caso di fatturazione elettronica. 
Fatture cartacee con importi superiori a 77,47 euro marca da bollo 
Fatture elettroniche con importi superiori a 77,47 euro marca da bollo
Fatture con importi inferiori a 77, 47 euro -

Fatture con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti

marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47
Oltre a questa regola generale, ci sono molte casistiche specifiche: in questo approfondimento l'autore ne presenta una carellata facendo sempre riferimento alla normativa.

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Marche da bollo 2020: principio di alternatività imposta di bollo e Iva

Con il principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo:
Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

Marca da bollo 2020: chi la deve applicare?

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l’imposta.
Attenzione: la marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente.
Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura
Imposta di bollo assolta sull’originale

Quando il costo della marca da bollo

  • è a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972). 
  • grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

Marca da bollo 2020: quali sono le sanzioni?

L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.
Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.

Marca da bollo 2020: le fattispecie

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:

Ambito IVA

operazioni

fattispecie

Normativa IVA DPR 633/1972

> € 77,47

Operazioni nel campo IVA

       

Imponibili

Reverse charge

Art. 74 comma 7 e 8

esente da bollo

Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)

esente da bollo

Art. 74 comma 1

esente da bollo

Esenti

 

Art. 10

marca da bollo

Esportazioni

Art. 8 lett. a) e b)

esente da bollo

Cessioni intraUE

Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993

esente da bollo

         
 

Non imponibili

Ser. Internaz.

Art. 9

esente da bollo

 

Esportatori abit.

Art. 8 lett. c)

marca da bollo

 

Esportazioni ass.

Art. 8-bis

marca da bollo

         
 

Escluse

 

Art. 15

marca da bollo

         

Operazioni fuori campo IVA

Art. 2, 3, 4, 5

marca da bollo

 

Reg. minimi

DL 98/2011

marca da bollo

 

Reg. forfettario

Legge stabilità 2015

marca da bollo

La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).

La  non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.

La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzione assoluta purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).

Imposta di bollo 2020: cosa cambia con la fatturazione elettronica

"Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente

E' questa la novità introdotta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020.

In particolare, l'articolo 17 del decreto fiscale, modificato appunto in sede di conversione con l'introduzione del versamento semestrale nel caso di importi non dovuti maggiori di 1.0000 euro l'anno, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Attenzione però : se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.



TAG: Bollo e concessioni governative Fatturazione elettronica 2023