Speciale Pubblicato il 18/03/2014

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La tassazione dei redditi finanziari e il ruolo dei liquidatori di S.I.M. nel risparmio gestito

di Dott. Rodighiero Giuseppe

La tassazione dei redditi finanziari e l'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' avvenire secondo tre diversi regimi: il regime della dichiarazione (risparmio individuale); il regime del risparmio amministrato; il regime del risparmio gestito (individuale o collettivo). In questo articolo un riepilogo dei regimi e il commento della Risoluzione n. 19/E del 13 febbraio 2014 sull'applicazione dell' Imposta sostitutiva durante la liquidazione coatta amministrativa e il ruolo dei liquidatori delle S.I.M.



Durante la procedura di liquidazione coatta amministrativa, sul risultato della gestione maturato su ciascun conto individuale, i commissari liquidatori di una S.I.M. in liquidazione applicheranno il medesimo regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell'inizio della procedura in parola. È questa la soluzione alla quale è pervenuta l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 19/E del 13 febbraio 2014. L'Ufficio, infatti, era stato chiamato a fornire chiarimenti circa l'applicabilità, o meno, dell'imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione di una società di intermediazione mobiliare, maturato durante la procedura di liquidazione, nel caso di opzione al regime di risparmio gestito da parte dei contribuenti, avvenuto prima dell'inizio della procedura.

Ma, anzitutto, quali sono i vari regimi di imposizione dei redditi di natura finanziaria ai fini dell'applicazione della ISOS (imposta sostitutiva)?

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Imposta sostitutiva sui redditi da capitale e diversi

Sono 3 i regimi di imposizione dei redditi da capitale e dei redditi diversi che prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva e che il contribuente può scegliere:

L'applicazione dell'uno o dell'altro dipende dai diversi rapporti tra intermediario finanziario e risparmiatore per la custodia ed amministrazione dei risparmi di quest'ultimo. Inoltre, relativamente al secondo ed al terzo regime, si specifica che l'intermediario finanziario si occupa degli adempimenti fiscali in luogo del contribuente.  

Il regime della dichiarazione

Più specificatamente, nel caso il contribuente non ricorra ad un intermediario finanziario, si applica il regime della dichiarazione. In tal caso, sui redditi da capitale (da non dichiarare ai fini IRPEF) si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Sui redditi diversi, invece, ciascuno dei quali da dichiarare in sede IRPEF, si applica un imposta del 20% sulle plusvalenze nette e sui redditi netti nell'esercizio di sua realizzazione. In tal caso, il contribuente provvede a determinare la base imponibile, calcolando l'imposta e compilando apposito quadro in sede dichiarativa.

Inoltre, il risultato negativo è riportabile negli esercizi successivi, non oltre il quinto.

Il regime del risparmio amministrato

D'altro canto, se si ricorre ad un intermediario, è prevista l'opzione all'applicazione del regime di risparmio amministrato, dove la tassazione dei redditi da capitale è la medesima rispetto a quella del regime della dichiarazione. Per quanto riguarda i redditi diversi, invece, con tale regime d'imposizione l'intermediario preleva, su ciascun provento o plusvalenza netta realizzata, un'imposta sostitutiva del 20%. Quindi tali redditi non vengono dichiarati in sede IRPEF.

Inoltre, l'eventuale risultato negativo è riportabile negli esercizi successivi, non oltre il quinto.

Il regime del risparmio gestito

Se il risparmiatore opta, invece, per una gestione individuale o collettiva del patrimonio (attraverso S.G.R., fondi comuni d'investimento e SICAV), il contribuente può optare, rispettivamente, per il regime del risparmio individuale o collettivo gestito.

In quello individuale, sui redditi da capitale e su quelli diversi si applica un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione maturato nell'esercizio, con compensazione tra risultati della gestione positivi e negativi nell'anno in corso e nei successivi, non oltre il quarto.

Nel regime gestito collettivo, d'altra parte, si applica un'imposta sostitutiva del 20% sui proventi che, all'atto del rimborso o del riscatto delle quote, il risparmiatore percepisce, piuttosto che su quanto distribuito periodicamente.

In questo regime, altresì, i risultati negativi della gestione possono compensare quelli positivi nei successivi esercizi illimitatamente, anche con altri fondi gestiti dal medesimo intermediario.

Imposta sostitutiva durante la liquidazione coatta amministrativa

La Risoluzione 19/E del 13 febbraio 2014 prende a riferimento il caso in cui dei risparmiatori abbiano optato per l'applicazione del regime del risparmio gestito individuale. Più specificatamente, l'interpello specificato attiene l'applicazione della disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs 461/97 sul risultato di gestione maturato sui conti di ciascun cliente di una società di intermediazione mobiliare, nel periodo in cui questa è soggetta alla procedura ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs 58/98.
Nella S.I.M. in parola, infatti, dopo che è stata disposta con decreto dal M.E.F. la sua liquidazione coatta amministrativa, nonché la revoca dell'autorizzazione alla gestione di portafogli individuali, i commissari liquidatori insediati si sono interrogati sulla continuità dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato in ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione.

A parere dei liquidatori, infatti, alla data del loro insediamento, i mandati di gestione del patrimonio dei clienti della S.I.M. sono risolti ex lege , in ragione della perdita dell'autorizzazione di cui sopra. Quindi, a loro avviso, le opzioni dei clienti per il regime del risparmio gestito risulterebbero prive di effetto. A ciò conseguirebbe il mancato obbligo, da parte dei liquidatori, di versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato in ogni singolo rapporto. In tal caso, entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi, a tutti i titolari dei diritti alla restituzione delle attività finanziarie, i commissari liquidatori fornirebbero il dettaglio dei redditi eventualmente da ciascuno di essi percepiti nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Questa sembrerebbe l'unica soluzione prospettata dai liquidatori (ovvero l'applicazione del regime della dichiarazione), anche perché l'altra eventualità, ovvero l'applicazione del regime del risparmio amministrato, non troverebbe ragion d'essere, in ragione del fatto che il presupposto necessario per la sua applicazione è la presenza di un mandato di custodia ed amministrazione tra gli ex clienti della S.I.M. in liquidazione e quest'ultima.

D'altro canto, l'Ufficio, evidenziando che l'art. 57 del T.U.F. (1) rinvia esplicitamente al T.U.B. (2) per ciò che concerne la procedura ed i relativi adempimenti in materia di liquidazione coatta amministrativa, chiarisce che, sebbene con tale procedura i contratti di mandato di gestione si risolvono ex lege , le disponibilità finanziarie non vengono restituite se non alla conclusione di essa. Quindi, ai sensi dell'art. 91, comma 11 del T.U.B., i commissari liquidatori amministreranno tali disponibilità “ in un'ottica di minimizzazione del rischio ”, assoggettando dunque a tassazione il reddito maturato delle gestioni individuali. In tal caso, il regime di tassazione sarebbe quello del risparmio gestito, non certo amministrato (per le medesime motivazione addotte dai liquidatori istanti).

Ciò è altresì corroborato da una non recente , circolare dell'Agenzia delle Entrate (3) la quale chiarisce che gli obblighi che gravano sul sostituto d'imposta, anteriormente alla sua liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.

A parere dell'Ufficio, dunque, avendo optato il contribuente (ex cliente della S.I.M. in liquidazione) per il regime del risparmio gestito, i commissari liquidatori applicheranno il medesimo regime durante detta procedura, determinando dunque l'imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo, tenendo conto dell'intero periodo d'imposta (indipendentemente dalla data di intervento dei liquidatori).

In caso di risultato della gestione negativo, inoltre, i contribuenti si vedranno consegnare dai liquidatori una certificazione che consente la deduzione del medesimo dai propri risultati positivi realizzati successivamente in ulteriori rapporti di gestione, amministrazione o risultanti nella propria dichiarazione. (Cfr. art. 5 del D.lgs. 21/11/1997 n. 461)

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(1) D.lgs. 24/02/1998, n. 58.

(2) D.lgs. 1/09/1993, n. 385.

(3) Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4/08/2006.



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