Speciale Pubblicato il 09/12/2013

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TARES 2013 rebus versamenti

di Susanna Finesso

Risoluzioni del Ministero discordanti, sostanziali aumenti e caos nelle modalità di pagamento per la neonata TARES.



Con la Risoluzione 10 DF del 2 dicembre scorso, il Dipartimento finanze del Ministero dell’Economia sembra aver cambiato idea sulla Tares ed ha deciso che debba essere riscossa dai Comuni entro il 16.12.2013 interamente, ribaltando la posizione assunta in precedenza con la risoluzione 9/DF del 9.9.2013, che prevedeva invece la possibilità di posticipare al 2014 il pagamento di quanto dovuto ai Comuni, a motivo del carattere eccezionale della situazione.
La risoluzione  stabilisce anche che i Comuni dovranno inviare nuovamente ai contribuenti il modello precompilato di pagamento del tributo, a effettuare  solo tramite modello F24 o per il ccp, con gli importi separati di maggiorazione e tariffa comunale.
La novità getta nel caos anche questa scadenza.  Infatti ad una settimana dal giorno stabilito scadenza ormai tutti i Comuni hanno già comunicato ai cittadini gli importi e le date:
Ora la nuova risoluzione sembra obbligare i Comuni  ad una comunicazione raddoppiata che significa nuove spese per le casse degli enti locali già con l'acqua alla gola,  oppure l'obbligo di pagamenti contestuali dell amaggiorazione che delle tariffe, quindi anticipate entrambe al 16 dicembre. Ciò soddisferebbe la norma primaria  (art. 35 del Dl 201/2011) ma manderebbe ancora una volta alle ortiche le prescrizioni dello Statuto del contribuente che prevede la necessità di un preavviso di 60 gg. tra la fissazione di una nuova data per il pagamento di tributi e la scadenza stessa .

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Tares : la norma

Ricordiamo infatti che la Tares, come previsto dall' Art. 14 del D.l. 201/2011 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 come tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per la gestione dei rifiuti urbani ed è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Sono escluse solamente :
• le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali che vengono tassati, sia come civile abitazione che come immobili strumentali;
• le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c. (ad esempio, portineria l'alloggio del portiere, lavanderia, locali caldaia e altri servizi
Restano invece soggette al tributo le aree scoperte non pertinenziali ma operative, come piazzali e parcheggi ad uso dell'attività economica in quanto per queste si presuzme la produzione di rifiuti.
La TARES si compone di due elementi:
• una quota determinata sulla base del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferito agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti;
• una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Per il 2013 il Comune può applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi, nel rispetto del principio “chi inquina paga” (Art. 5 del D.l. 102/2013 ) e cioè commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie di rifiuti per unità di superficie, in relazione alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, compreso il riciclo e prevedendo riduzioni / esenzioni ad esempio, per gli immobili con unico abitante ovvero ad uso stagionale o discontinuo o tenendo conto della “capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE”.
Era stata quindi riservata ai Comuni una certa autonomia che la recente Risoluzione  in parte annulla interventendo ancora una volta fuori tempo massimo nella gestione pratica dell'adempimento. A questo punto si deve attendere forse un nuovo intervento chiarificatore o l'ennesima " finestra"  dilatoria...


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