Speciale Pubblicato il 28/01/2013

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Imposta di bollo su c/c e prodotti finanziari: i chiarimenti del fisco

di Dott. Raffaele Pellino

Secondo la CM 48/2012 per le comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari, dal 2013, viene meno il massimo di €.1.200 mentre resta fermo il limite minimo di €. 34,20 ragguagliato alla durata del rapporto



Con la recente CM 48/2012 l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulle norme in materia di bollo su c/c e prodotti finanziari entrate in vigore lo scorso 01/01/2012; come noto, infatti, in seguito al DL 201/2011, l’imposta di bollo:

è dovuta, con periodicità annuale nella misura seguente:

Pertanto, atteso che l’imposta trova applicazione limitatamente agli estratti conti inviati da banche e Poste Italiane alla clientela, la stessa non trova applicazione per estratti conto e rendiconti inviati a soggetti diversi dai propri clienti nonché per i conti aperti su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Sono esenti dalla citata imposta anche i cd “conti di base”. Si tratta, in particolare, dei c/c rivolti a fasce socialmente svantaggiate di clientela (ISEE in corso di validità < €.7.500) offerti dall’intermediario senza spese.
 

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Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Inoltre, con il suddetto documento di prassi, l’Agenzia, rammenta che:

Comunicazioni periodiche

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, nel rammentare che l’imposta è dovuta nella misura:

l’agenzia precisa che il limite massimo di €. 1.200 viene meno in quanto previsto limitatamente al 2012; mentre il limite minimo di €. 34,20 si applica anche dal 2013 e va ragguagliato al periodo di durata del rapporto.
L’ambito di applicazione della suddetta imposta si definisce in relazione alla nozione di “prodotti finanziari” individuata dall’art. 1 del TUF (DLgs. 58/98); sono, quindi , soggette all’imposta di bollo in esame le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, a strumenti finanziari derivati ecc.
Sono, invece, escluse dal prelievo le comunicazioni relative a:

Ulteriore ambito di applicazione

L’imposta trova, inoltre, applicazione:

In assenza di rendicontazioni (ed ogni caso, per i buoni fruttiferi postali), l’imposta deve essere determinata sulla base del valore dei prodotti finanziari rilevata al 31/12 di ciascun anno. Pertanto, per i buoni postali che scadono, ad esempio, nel corso del 2012, non deve essere applicata alcuna imposta, mentre per i buoni scaduti al 31/12/2012 ed acquistati nel corso dello stesso 2012 l’imposta è dovuta in misura piena.
 

Per saperne di più

Scarica  la Circolare del Giorno n. 20 del 28.01.2013 "Imposta di bollo su c/c e prodotti finanziari"



TAG: Bollo e concessioni governative