Speciale Pubblicato il 14/12/2012

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Intervallo tra contratti a termine: i chiarimenti del Ministero del lavoro

di avv. Elisa Ventanni

In un interpello del 22 novembre il ministero chiarisce che in alcuni casi particolari i contratti collettivi potranno ridurre gli intervalli minimi di tempo tra due contratti a termine successivi, introdotti dalla riforma Fornero. TRATTO DA LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 16 del 14 DICEMBRE 2012



Il contratto a tempo determinato consiste in un rapporto di lavoro dipendente in cui il datore di lavoro e il lavoratore fissano una data di inizio e una data di fine del rapporto stesso. Il termine della durata risponde alle esigenze produttive o organizzative del datore di lavoro, ad esempio per motivi di una temporanea crescita della domanda o della mole di lavoro o la sostituzione temporanea di un’altro dipendente.

Le normative che disciplinano il contratto a tempo determinato sono:

• il D.lgs 06/09/2001 n. 368
• la legge 24/12/2007 n. 247
• la legge del 06/08/2008 n. 133.

Inoltre più di recente a tale disciplina sono state apportate modifiche dalla legge 183 del 2011 e dalla legge 92/20012 (c.d. Riforma Fornero).
Per quanto concerne le formalità richieste per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato la legge prevede che lo stesso debba essere redatto a pena di nullità con forma scritta, e che copia del contratto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dalla stipula, l’unica eccezione alla forma scritta si ha nel caso in cui venga stipulato un contratto a termine con una durata inferiore a 12 giorni.

La disciplina prevede inoltre che debbano essere espressamente indicati i motivi per cui il contratto prevede una determinata durata (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo,dell’azienda stessa). La legge 92/2012 ha apportato un importante modifica su questo punto prevedendo la possibilità di non indicare la motivazione nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia istaurato per la prima volta e per un periodo non superiore ai 12 mesi, inoltre dal 18 luglio 2012 è possibile applicare quest’ultima ipotesi anche nel caso di una missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Per quanto concerne la durata del contratto la legge prevede che lo stesso non debba superare i 36 mesi anche nel caso di successione di più contratti.

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Gli intervalli tra contratti a termine secondo l’Interpello n. 37/2012

Il legislatore, al fine di evitare eccessivi ricorsi al contratto a tempo determinato, oltre a prevedere l’obbligo di indicare la causale, ha previsto che, nel caso del susseguirsi di più contratti a termine, tra un contratto e l’altro debba intercorrere un intervallo minimo di tempo. Nel caso in cui sussista una violazione di tale intervallo il secondo contratto viene qualificato immediatamente come contratto a tempo indeterminato. Inoltre nel caso in cui i due contratti si susseguano senza nessun intervallo, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato fin dall’origine.

La durata dell’intervallo tra un contratto a tempo determinato ed un altro, varia a seconda della durata del primo :
1) Se il primo contratto a tempo determinato dura sei mesi tra un contratto e l’altro devono decorrere almeno sessanta giorni;
2) Se il primo contratto a tempo determinato supera i sei mesi allora devono decorrere novanta giorni;
Il parere del ministero ha fornito con l’interpello 37 del 22 novembre 2012 ribadisce che a contrattazione collettiva può prevedere una riduzione dei termini, fino a venti trenta giorni, nel caso in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle seguenti ragioni:
- Avvio di una nuova attività;
- Dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
- Dall’implementazione di un rilevante progetto di ricerca e sviluppo;
- Dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
 

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La Circolare del Lavoro N. 16 del 14 Dicembre 2012

 SOMMARIO
 

LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA

GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA:

INTERPELLO 37/2012 ED INTERVALLO TRA DUE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  DI E. VENTANNI
L’interpello n. 37 del 2012 ha apportato alcuni chiarimenti alla problematica relativa alla successione di due contratti a tempo determinato; tali precisazioni sono state fatte anche alla luce della L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero
CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA) ED APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI R. STAIANO
Il ccnl Metalmeccanici industria, rinnovato il 5 dicembre 2012, prevede importanti novità in materia di apprendistato professionalizzante (I parte)

SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI:
LETTERA DI ASSUNZIONE CON PATTO DI PROVA RIDOTTO – FAC SIMILE
RICHIESTA PER LA FORMAZIONE PER GLI RLS – FAC SIMILE

LE RISPOSTE DELL’ESPERTO

LE INDENNITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE:
CIRCOLARI/PARERI DEI MINISTRI
REGIONI
INTERPELLI LAVORO/SICUREZZA SUL LAVORO

NORMATIVA CONTRATTUALE:
CCNL : 5.12.2012 CCNL Metalmeccanici Industria
Contratti collettivi integrativi : 15.02.2012 dipendenti imprese edili provincia di Alessandria – 20.04.2012 dipendenti imprese edili provincia di Rieti

GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA:
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS E DELL’INAIL

LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 15.12.2012 AL 31.12.2012



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