Speciale Pubblicato il 31/10/2012

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L’impugnazione del diniego all’interpello disapplicativo è facoltà del contribuente

di Dott. Bertolaso Piero

Per la Suprema Corte l'impugnazione non vincola il contribuente ma non è illegittima



IL CASO

La questione nasceva quando il direttore regionale delle entrate in Toscana aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di interpello per la disapplicazione delle norme antielusive contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 7, (nel testo modificato e rinumerato dal D.Lgs. n. 344 del 2003), presentata dalla società x ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8.
La contribuente proponeva ricorso introduttivo presso la commissione tributaria regionale della Toscana che lo dichiarava inammissibile ritenendo che l'atto impugnato - c.d. interpello disapplicativo - "non ha natura provvedimentale", non contenendo alcuna pretesa tributaria definita, "nè da esso scaturiscono conseguenze giuridiche, nè lede alcun diritto soggettivo o interesse legittimo"; l'atto dunque non rientra in alcuna delle fattispecie elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nè il citato art. 37 bis o il decreto ministeriale di attuazione ne prevedono l'impugnabilità.

Il contribuente, ad avviso del giudice di merito, è privo di interesse ad agire, trattandosi di un provvedimento meramente interlocutorio, sostanzialmente un parere, avente carattere vincolante solo nei confronti dell'Amministrazione, qualora sia favorevole al contribuente, ma non anche nei confronti di quest'ultimo, il quale ben può discostarsene ed attendere l'eventuale attivazione del procedimento di accertamento.

La società propone ricorso per cassazione.

La S.C. prendendo le mosse dalla nota sentenza della Cassazione n. 8663/2011 la quale ha elaborato una fondamentale massima giurisprudenziale afferente l’interpello disapplicativo,  ribadisce che il contribuente ha la facoltà di impugnazione   e che questa, come tale, non determina, in caso di mancato esercizio alcuna conseguenza sfavorevole sulla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.
Si sottolinea però riguardo l’impugnabilità che la Suprema Corte da tempo ha affermato il principio secondo il quale il detto "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.).

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Commento alla sentenza n. 17010 del 5 Ottobre 2012

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