Speciale Pubblicato il 28/09/2012

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Oneri “black list”: separata indicazione in Unico e ravvedimento

di Dott. Raffaele Pellino

Con l’approssimarsi della scadenza dei termine per l’invio di Unico 2012 si ripropone la questione relativa l’indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti dalle imprese italiane per l’acquisto di beni e servizi da aziende e professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata



Entro il 01/10/2012 sarà possibile:
- presentare Unico 2012, contenente separata indicazione dei costi e delle spese “black listsostenuti nel 2011;
- ravvedersi, in caso di omessa separata indicazione in Unico 2011 dei costi/spese “black listsostenuti nel 2010, presentando il mod. Unico 2011 integrativo (prima dell’avvio di controlli) e versando con F24 (cod. trib. 8911) la sanzione ridotta di € 32.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 194 del 28.09.2012

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Costi black list

I costi sostenuti dalle imprese italiane per l’acquisto di beni e servizi da aziende e professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata:

Omissione della separata indicazioni dei costi black list in unico

 In caso di omessa indicazione di detti costi in Unico sono applicabili distinte disposizioni sanzionatorie. In particolare:



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