Speciale Pubblicato il 26/09/2012

Professionisti: l’indeducibilà parziale della formazione obbligatoria

di Dott: Carbonara Alessio

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 20 settembre 2012, rispondendo ad una serie di quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012 scorso, ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale da attribuire alle spese sostenute dai professionisti per la propria formazione obbligatoria.



La diatriba, sorta in seguito al diverso disposto normativo (legislativo e fiscale) che accompagna la materia, ha ripreso vigore con la pubblicazione della Riforma delle professioni (Dpr n. 137 del 7/8/2012), recante all’art. 7 l’obbligo della formazione continua per tutti gli iscritti ad albi professionali, ricalcando le formulazioni già introdotte da alcuni ordini.
Il nodo del contendere nello specifico, verte sul dettame dell’ articolo 54, comma 5, del TUIR, secondo cui, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili od a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare, sancendo di fatto una discriminazione tra obbligo formativo e piena inerenza professionale dei relativi costi.

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