Speciale Pubblicato il 17/09/2012

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La Riforma del Lavoro e le nuove regole sui contratti di assunzione

di Erario Anna Eleonora

La Riforma del Lavoro Fornero apporta importanti novità per quanto riguarda la flessibilità in entrata (i contratti di lavoro). Alcune norme sono entrate in vigore già dal 18 luglio scorso, altre entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2013.



La Legge n. 92/2012 sulla Riforma del lavoro ha cambiato notevolmente le regole sui contratti di lavoro, con l’intento di favorire una maggiore dinamicità del mercato del lavoro ed una maggiore crescita occupazionale. In particolare, la Riforma attuata cerca di contrastare l’uso improprio di alcune tipologie contrattuali, valorizza l’apprendistato come modalità principale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e sottolinea il rilievo prioritario che deve avere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato diventa più costoso a livello contributivo (+1,4%) e l’intervallo minimo tra un contratto a termine e l’altro tra le stesse parti è ampliato a 60 gg. per i contratti di durata fino a 6 mesi, ovvero a 90 gg. per i contratti di durata superiore a 6 mesi. Se non viene rispettato tale intervallo temporale minimo, il secondo contratto a termine stipulato è considerato a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto non è superiore a 3 anni (36 mesi); nel calcolo di tale periodo massimo per la stipulazione di un contratto a termine col medesimo dipendente, si deve tener conto, oltre che di eventuali proroghe e rinnovi, anche di eventuali periodi di lavoro somministrato a tempo determinato intercorsi tra il lavoratore ed il datore/utilizzatore.
Dall’altro lato, tuttavia, viene eliminato l’obbligo della causale nel caso di primo rapporto di lavoro a tempo determinato, ma solo se questo è di durata inferiore a 12 mesi e se non è prorogato.
Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dal 18 luglio 2012.
 

Apprendistato

La Riforma Fornero punta sull’apprendistato come “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale dei giovani lavoratori. Le nuove regole stabilite saranno applicabili a partire dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 e prevedono che il contratto di apprendistato non possa avere una durata inferiore a 6 mesi né una durata superiore a 5 anni (quest’ultimo limite è applicabile all’apprendistato professionalizzante relativo alla professione di artigiano).
Il rapporto massimo tra apprendisti e lavoratori qualificati deve essere di 1:1 per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti o di 3:2 per i datori di lavoro che occupano dai 10 dipendenti in sù.
Dal 19 luglio 2015 scatterà, altresì, un nuovo meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni di apprendisti effettuate nell’ultimo triennio (50%), con l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Per il primo triennio di applicazione della riforma, quindi dal 18 luglio 2012 fino al 18 luglio 2015, il rapporto in questione è fissato nella misura del 30%.
 

Contratto a progetto

Si cerca di evitare l’uso distorto del contratto a progetto che celi un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, il legislatore stabilisce che il progetto deve essere ben determinato e specifico e non deve essere una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
L’attività esercitata dal collaboratore non deve essere analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità.
In caso di mancato rispetto di tali regole, scatta la presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, può recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto solo nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore che renda impossibile la realizzazione del progetto stesso.
Le nuove disposizioni sul contratto di collaborazione a progetto si applicano ai nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 18 luglio 2012.
 

False partite Iva

Al fine di contrastare il fenomeno delle false partite Iva che celano in realtà rapporti di lavoro subordinato, viene introdotta la presunzione secondo la quale le prestazioni di lavoro autonomo sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti requisiti:

La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma (dal 18 luglio 2012); quelli in corso a tale data dovranno essere allineati alle nuove regole entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi, entro il 18 luglio 2013).
La presunzione non scatta per i titolari di partita Iva iscritti ad un Ordine professionale, ovvero ad appositi Registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
 

Associazione in partecipazione

Per i contratti di associazione in partecipazione stipulati dal 18 luglio 2012, è stabilito un limite massimo di 3 associati con apporto di solo lavoro (indipendentemente dal numero degli associanti) ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°.
Gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro devono partecipare effettivamente agli utili e riceverne il rendiconto.
In caso di violazione, il rapporto con tutti gli associati scatta la presunzione di lavoro subordinato a tempo indeterminato.



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