Speciale Pubblicato il 31/07/2012

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Le regole per i compensi professionali in sede giudiziale

di Susanna Finesso

Varato il Decreto del Ministero della Giustizia che fissa le regole per definire i compensi professionali in sede giudiziale, in assenza di accordo tra le parti, in seguito all'abolizione delle tariffe professionali. Ecco il testo in attesa di pubblicazione in G.U.



Il ministero della Giustizia ha varato ieri il decreto che regolamenta i compensi dovuti a professionisti in sede giudiziale dopo l’eliminazione delle tariffe fissate dai relativi ordini professionali intervenuta con il decreto legge n. 1/2012 , convertito nella legge 27 del 24 marzo 2012 ( Decreto Liberalizzazioni). Il decreto è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per professionisti va innanzitutto chiarito che si intendono avvocati , notai commercialisti ed esperti contabili, professionisti di area tecnica (architetti, biologi, chimici agronomi e dottori forestali geologi ingegneri , periti e dottori in agraria , tecnici alimentari) e che il decreto individua alcune regole generali valide per tutte le categoria citate, definendo poi per ciascuna dei parametri specifici per il calcolo dell’onorario cui il giudice può fare riferimento , con un ampio margine , comunque di flessibilità (60% per le professioni di area tecnica).

Tra le disposizioni generali spicca innanzitutto l’esclusione di spese, oneri, diritti e contributi dovuti a qualsiasi titolo dal valore del compenso che deve costituire di fatto in maniera “unitaria e onnicomprensiva” il corrispettivo per la prestazione professionale fornita, diversamente da quanto suggerito dal Consiglio di Stato. intento del Ministero sembra quello di perseguire la massima trasparenza e semplificazione del rapporto economico tra cliente e professionista. Su questa base di ragionamento . Le spese verranno quindi di regola rimborsate esclusivamente su base documentale.

Dal Consiglio di stato viene invece recepita l’osservazione , che peraltro segue lo stesso principio, che l’assenza di un preventivo di massima dei costi da sostenere da parte del cliente per la pratica e l’adozione di tecniche dilatorie per la definizione dei procedimenti, da parte di avvocati, costituiscono elementi di valutazione negativa da parte del giudice chiamato a decidere. Cio significa , per l'interpretazione generale che verranno definiti compensi ridotti in caso di assenza di preventivo scritto fra le parti.

In generale le tabelle di percentuale di calcolo applicabile producono una leggera diminuzione degli onorari professionali per tutte le categorie coinvolte.

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Le regole per i compensi dei commercialisti, avvocati e notai

Le prestazioni professionali degli AVVOCATI vengono innanzitutto distinte in :

La definizione dei compensi per la prima si basa sul valore e natura dell’affare, sul numero e importanza delle questioni , sul pregio dell’opera prestata , sui vantaggi conseguiti dal cliente e  l’eventuale urgenza della prestazione oltre che delle ore prestate e in caso di conciliazione il compenso può aumentare fino al 40% rispetto all’ordinario

Per l’attività giudiziale invece invece il compenso è liquidato considerando  le diverse fasi dell’attività:

• studio della controversia
• fase introduttiva
• fase decisoria
• fase esecutiva

sulla base di parametri elencati nella tabella allegata al decreto che non sono comunque vincolanti per il giudice . Essi sono sempre legati al valore della controversia e per i diversi scaglioni di valore economico cui si applicano percentuali massime in aumento o diminuzione. In caso di conciliazione il compenso può essere aumentato fino al 25% . Si specifica ulteriormente che tale compenso comprende ogni attività accessoria come accessi agli uffici , corrispondenza rapporti con i colleghi ecc. Il ministero specifica che per la professione degli avvocati si è fatto riferimento alle tabelle tariffarie già in uso in quanto la loro rivalutazione in base all’Istat risale a moltissimo tempo fa.

Per i DOTTORI E RAGIONIERI COMMERCIALISTI e gli ESPERTI CONTABILI, iscritti ai relativi albi , le prestazioni vengono suddivise in 11 categorie di attività:

 
• amministrazione e custodia
• liquidazione di aziende
• valutazioni perizie e pareri
• revisioni contabili
• tenuta della contabilità
• formazione del bilancio
• operazioni societarie
• consulenza contrattuale ed economico finanziaria
• assistenza in procedure concorsuali
• assistenza rappresentanza tributaria
• attività di sindaco


I parametri generali di determinazione del compenso sono :

• il valore e natura della pratica
• l’importanza e complessità
• l’urgenza per il completamento dell’incarico
• i vantaggi per il cliente
• l’impegno e tempo impiegato
• il pregio dell’opera fornita.

Anche in questo caso si applicano percentuali diverse sul valore delle diverse pratiche, suddivise in scaglioni progressivi. I rimborsi spese e le indennità sono ricompresi nel compenso unitario.

 
In relazione alle attività il criterio per determinare tale valore è diverso e cioè
• per amministrazione e custodia il valore è dato dalla sommatoria di componenti positivi di reddito e delle attività
• per la liquidazione di aziende: totale dell’attivo realizzato e passivo accertato
• valutazioni perizie e pareri : il valore risulta dalla perizia o dalla valutazione
• revisioni contabili: è dettato dai componenti positivi di reddito lordi, attività e passività
• tenuta della contabilità: idem
• formazione del bilancio: idem
• operazioni societarie: capitale sottoscritto in caso di costituzione o variazione, totale delle attività in caso di fusioni
• consulenza contrattuale e d economico finanziaria: capitale erogato
• assistenza in procedure concorsuali: totale delle passività
• assistenza/ rappresentanza tributaria importo delle imposte dovute in base all’atto
• attività di sindaco sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, con riduzioni in caso di società di amministrazione di beni immobili o semplice godimento di beni.


Per quanto riguarda i NOTAI sono state distinte cinque categorie di atti:


• pratiche per beni immmobili
• atti su beni mobili
• atti societari
• atti di valore indeterminato o indeterminabile
• altri atti.

Il valore della prestazione è più facilmente quantificabile per la diretta correlazione a valori fiscali o di mercato .


1 FILE ALLEGATO:
Decreto Ministero della Giustizia luglio 2012

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