Speciale Pubblicato il 13/02/2012

Tempo di lettura: 7 minuti

Dichiarazione 730/2012: le principali novità

di Tossani Dott.ssa Claudia

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/01/2012 è stato pubblicato il Modello di Dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni in forma definitiva, analizziamo le principali novità introdotte



Con il presente approfondimento illustriamo alcune delle principali novità del nuovo Modello 730/2012:

L'articolo continua dopo la pubblicità

Quadro B - Redditi dei fabbricati: le novità del Modello 730/2012

Cedolare secca

A decorrere dall'anno d'imposta 2011 , per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative .

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella Sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11Cedolare secca ”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”).

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

Nel quadro B è stata introdotta anche la Colonna 5 (Codice canone), da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
E' necessario indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:


Immobili di interesse storico locati

Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, per i quali va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, per quelli dati in locazione è stato introdotto un nuovo codice di utilizzo da indicare nella Colonna 2 (Utilizzo) dei Righi da B1 a B10:

Le novità del Quadro C per il calcolo del contributo di solidarietà

L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo, ha reso necessaria la nuova Sezione VI - Altri dati del quadro C, per il calcolo del contributo stesso, da compilare nel seguente modo:

Rigo C15 – Dati contributo di solidarietà: A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto, a decorrere dall’anno 2011, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

Quadro E - Oneri e spese

Nella Sezione I, sono stati eliminati i righi per le spese per intermediazione immobiliare e per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede in quanto queste ora devono essere riportate nei righi da E17 a E19 (Altre spese) rispettivamente con il codice "17" e "18".

Nella Sezione III - A, in merito alle Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36 per cento e/o del 41 per cento, è stata aggiunta la nuova colonna 10 "n. d'ordine immobile" nella quale dovrà essere attribuito un numero all'immobile oggetto di lavori iniziati nel 2011, per il quale andrà poi compilata anche la nuova Sezione III B, infatti a seguito della soppressione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14/05/2011); In luogo della comunicazione e in relazione ai lavori iniziati nel 2011, il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53 - Sezione III B):

In particolare la Colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio) Righi E51 e E52 - Sezione III - B, deve essere barrata nei seguenti casi:

Quadro I - IMU

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel mod. F24.
Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

Il quadro va compilato in questo modo:

Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d’imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell’IMU dovuta.



TAG: Dichiarazione 730/2024: novità